Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ripresa dei versamenti contributivi

L’Inps fornisce le istruzioni operative e i termini per la ripresa dei versamenti contributivi sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica.

La ripresa dei versamenti contributivi è stata inizialmente prevista dal Decreto Rilancio (Decreto-Legge n. 34/2020), in un’unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili, a partire dal 16 settembre 2020.

Successivamente, il Decreto Agosto (Decreto-Legge n. 104/2020) ha introdotto la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell’adempimento:

  • il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Con successivi provvedimenti, il termine di presentazione fissato originariamente al 16 settembre 2020, è stato differito al 30 settembre 2020 e in ultimo ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.

Pertanto, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, il termine per la ripresa dei versamenti sospesi è fissato nei seguenti termini:

  • entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate e tale data rappresenta anche il termine ultimo per presentare la domanda di rateizzazione;
  • entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere saldato il 50% dell’importo oggetto di sospensione, in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Gestione Aziende con dipendenti e Gestione Separata committenti

Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione Separata Inps, l’Istituto fornisce le seguenti indicazioni:

  • le denunce di variazione volte a modificare le denunce mensili prive dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro il 22 novembre 2020 con l’indicazione dei suddetti codici;
  • nel caso in cui i datori di lavoro non intendano usufruire dei termini di versamento sopra illustrati, pur in presenza di sospensione del versamento contributivo con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e senza l’indicazione dei codici di sospensione; le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l’attributo “elimina” della sezione stessa.

Con successivo messaggio, di cui daremo tempestiva informazione, l’Inps fornirà le indicazioni per il versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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