Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020: ammortizzatori sociali e sospensione termini pagamento contributi

Emanato il Decreto Legge che fornisce le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica in atto. Disposizioni lavoristiche e previdenziali.

Il Governo ha disposto appositi stanziamenti al fine di ampliare le tutele previste dall’attuale normativa sugli ammortizzatori sociali per far fronte all’emergenza legata alla diffusione del COVID-19.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (FIS). (Art. 19)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di CIGO o di FIS utilizzando la causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza degli adempimenti di procedura sindacale e dai termini di comunicazione previsti dalla normativa vigente, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda all’Inps deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e la causale è quella legata all’evento oggettivamente non evitabile.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive.

All’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale calcolato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Ai suddetti trattamenti inoltre non viene applicato il contributo addizionale.

L’assegno ordinario è concesso, in deroga alla normativa vigente, anche ai lavoratori dipendenti presso aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il trattamento di assegno ordinario può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e gli stessi sono altresì esentati dal possedere l’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni nell’unità produttiva interessata all’evento.

Trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria o che hanno in corso trattamenti di assegno di solidarietà. (Art. 20 – Art. 21)

Le aziende che alla data 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di CIGS o di assegno di solidarietà (FIS), possono presentare domanda di CIGO o di assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza COVID-19” per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell’assegno ordinario sono subordinati, rispettivamente, alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria e dell’assegno di solidarietà precedentemente autorizzati.

La concessione del trattamento di CIGO/assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie o di assegno di solidarietà sino a totale copertura dell’orario di lavoro.

I periodi in cui vi sia coesistenza tra CIGS e CIGO oppure tra assegno di solidarietà ed assegno ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive.

Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19, non si applica il contributo addizionale.

Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga. (Art. 22)

I datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di cassa integrazione o di fondo di integrazione salariale possono accedere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai lavoratori in forza alla medesima data.

Per le aziende che occupano più di 5 dipendenti il predetto trattamento è subordinato alla sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da effettuarsi anche in modalità telematica.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Anche per questo trattamento non trovano applicazione il requisito delle 90 giornate effettive di attività lavorativa e il contributo addizionale.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. (Art. 27 - Art. 28)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente dall’Inps.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. (Art. 62)

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti. (Art. 46)

A decorrere dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. 
Inoltre sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. (Art. 32 – Art. 33)

I termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.

Rispetto alle modalità operative si attendono notizie Inps di prossima emanazione, delle quali daremo pronta informazione.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail 
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.235-231, e-mail .

Area Sindacale, telefono 02-58370.209-733-732, e-mail sind@assolombarda.it.
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.233, e-mail .

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Azioni sul documento

Appuntamenti
2 Dic

Il punto sulle novità del DDL Lavoro

hh 10:00 - 11:00

4 Dic

Move More! Salute e movimento nei luoghi di lavoro

hh 17:00 - 19:00

9 Dic

Tea Time con l'avvocato - Prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro

hh 16:00 - 18:00

10 Dic

Appalti privati: regole, criticità e proposte

hh 10:00 - 11:30

La denuncia Uniemens 2024: regolarizzazioni, variazioni e compensazioni

La denuncia Uniemens 2024: regolarizzazioni, variazioni e compensazioni

Distacco transnazionale in UE: analisi di casi pratici

Distacco transnazionale in UE: analisi di casi pratici

Faschim: adempimenti aziendali e vantaggi che derivano dall’iscrizione al Fondo

Faschim: adempimenti aziendali e vantaggi che derivano dall’iscrizione al Fondo

I contratti di lavoro subordinato e i nuovi incentivi alle assunzioni

I contratti di lavoro subordinato e i nuovi incentivi alle assunzioni