COVID-19: Operativa in Lombardia la Cassa Integrazione in Deroga per le imprese

La Regione Lombardia ha dato attuazione all'Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga del 23 marzo 2020. Disponibili i documenti e le prime indicazioni operative. E' già possibile attivare le procedure sindacali, mentre per la presentazione delle domande sul portale della Regione è necessario attendere i primi giorni della prossima settimana.

La Regione Lombardia ha dato attuazione all'Accordo quadro del 23 marzo 2020 sugli ammortizzatori in deroga.

E' possibile per le imprese effettuare la profilazione sul sistema Gefo ai fini della presentazione delle richieste.

Disponibili anche le prime indicazioni operative.

Qui di seguito una sintesi dei principali contenuti dell'accordo in ordine ai destinatari e alle procedure per l'accesso all'ammortizzatore.

Condizioni di accesso 

  1. possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Lombardia a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
  2. i datori di lavoro esclusi dall’accesso alla CIGO e alla CIGS, accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità di cui all’art. 19 c.1 e c.5 del DL 18/2020 e, in alternativa, all’Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell’attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
  3.  possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e TITOLO II D.Lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all’art. 27, e, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore, i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall’avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
  4.  i datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale “emergenza COVID-19” o qualora non autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall’art. 20, c.1, lettere b), c), d) del D. Lgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, con i datori di lavoro che abbiano i requisiti di accesso:

  • operai
  • impiegati
  • quadri
  • apprendisti
  • soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
  • lavoranti a domicilio mono commessa

Accedono alla CIGD i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale con le seguenti limitazioni:

  • i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro
  • i lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti
  • i lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi

Accordi sindacali 

L’accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista. In particolare, l’accordo:

  1. deve attestare l’esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD;
  2. prevede che il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e dal DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative;
  3. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, una volta sottoscritto l’accordo sindacale o decorsi i termini di cui  sopra, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.

Gli accordi sindacali devono essere redatti secondo il modello standard. I datori di lavoratori potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei firmatari qualora si utilizzi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.

Registrazione sul Portale GEFO e presentazione delle domande.

Le imprese sono invitate a profilarsi sul portale GEFO sistema informativo, inserendo anche le unità produttive per le quali si chiederà la cassa integrazione.

L'operazione potrà essere fatta dal legale rappresentante o dal professionista incaricato.

Nei primi giorni della prossima settimana le aziende potranno cominciare a presentare formalmente le domande di cassa integrazione.

Le domande verranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

Assistenza telefonica e via mail

In caso di difficoltà tecniche informatiche ci si può rivolgere al call center 800.131.151 oppure scrivere a .

Casella di posta per problemi interpretativi

Per i problemi di merito interpretativi delle norme dell'Accordo, da lunedì 30 marzo 2020 sarà attiva la casella di posta elettronica: .

Contatti

Area Sindacale, telefono 02-58370.209-733-732, e-mail sind@assolombarda.it
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.233, e-mail .

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail 
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.235-231, e-mail .

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