Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 - Nuove disposizioni sulla Cassa Integrazione

E’ stato pubblicato il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 contenente "ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Il testo del Decreto, in deroga alla vigente disciplina, prevede:

Cassa integrazione

I datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, del fondo di integrazione salariale o della Cassa Integrazione in Deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 settimane), possono fruire di ulteriori quattro settimane anche antecedentemente al 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Le domande per gli ammortizzatori sociali predetti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, il suddetto termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Decreto, ovvero 17 luglio, se tale ultima data risulta successiva a quella precedentemente individuata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione i termini suddetti sono spostati al 17 luglio se tale ultima data è posteriore a quella precedentemente indicata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Reddito di emergenza

I termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020

Emersione rapporti di lavoro

I termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020

Il Decreto entra in vigore il 17 giugno 2020.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .

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