COVID-19 Decreto Legge "Cura Italia": misure a sostegno delle famiglie. Istruzioni INPS

Con la Circolare n. 45, del 25 marzo 2020, l'Istituto fornisce istruzioni operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/1992.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l'INPS fornisce indicazioni operative sulle diverse prestazioni previste per le famiglie.

Congedi COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Possono fruirne:

  • Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
  • Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
  • Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

Come presentare la domanda:

  • I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale;
  • I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità;
  • I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
  • I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale che sarà disponibile al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione;
  • I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Per le modalità di fruizione di richiesta della domanda dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e dei lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS si rimanda al testo della circolare.

N.B. I predetti congedi e permessi non sono fruibili nel caso in cui l’altro genitore sia disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito ovvero se sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Per approfondimenti sul bonus baby-sitting si rimanda all’apposita informativa.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.

La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

Il Congedo COVID-19 è cumulabile, nell’arco dello stesso mese, con:

- i giorni di permesso retribuito per Legge 104 così come estesi dal Decreto Cura Italia (3 + 3 + 12 per marzo e aprile);
- il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Permessi ex L. 104/92 COVID-19

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti.

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso restano fermi gli algoritmi di calcolo già forniti dall’Istituto per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore.

Come fare domanda:

  • Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
  • Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo COVID-19 e di permessi ex. L. 104/92 fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens utilizzando i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail 
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.235-231, e-mail .

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