COVID-19 - Convertito in Legge il Decreto "Cura Italia": ammortizzatori sociali, sospensione dei contributi previdenziali, contratti a termine

E’ entrata in vigore la Legge di conversione del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 che fornisce le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Riepiloghiamo le disposizioni lavoristiche e previdenziali.

Il Legislatore conferma, con qualche modifica che viene evidenziata, gli interventi disposti dal Governo al fine di ampliare le tutele previste dall’attuale normativa sugli ammortizzatori sociali per far fronte all’emergenza legata alla diffusione del COVID-19.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario FIS (Art. 19)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di CIGO o di FIS utilizzando la causale “COVID-19 nazionale”, per un periodo massimo di nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.

I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza degli adempimenti di procedura sindacale e dai termini di comunicazione previsti dalla normativa vigente. La norma ha abolito qualsiasi onere di informazione e consultazione sindacale.

La domanda all’Inps deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e la causale è quella legata all’evento oggettivamente non evitabile.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive.

All’integrazione salariale ordinaria non si applica il limite dell’un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile con riguardo ai lavoratori occupati nel semestre precedente e all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale calcolato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Ai suddetti trattamenti inoltre non viene applicato il contributo addizionale.

L’assegno ordinario è concesso, in deroga alla normativa vigente, anche ai lavoratori dipendenti presso aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I trattamenti possono essere concessi con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

I lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data 17 marzo 2020 - estensione operata ad opera del cd Decreto Liquidità - e gli stessi sono esentati dal possedere l’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni nell’unità produttiva interessata all’evento.

Per le aziende con unità produttive site nei comuni individuati come cd ex zona rossa e per i lavoratori residenti o domiciliati nella predetta zona, i periodi di CIGO/FIS con causale emergenza COVID-19 hanno una durata aggiuntiva di tre mesi che si sommano alle nove settimane previste a livello nazionale.

Accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo contratti a termine (Art. 19 bis)

Per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali emergenziali è consentita la possibilità, in deroga ai divieti di Legge (art. 22, comma 1, lett. c e art. 32, comma 1, lett. c - D.Lgs. 81/2915) di procedere nel medesimo periodo al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato anche a scopo di somministrazione. La norma prevede, in questi casi, anche il superamento del c.d stop and go (art. 21, comma 2 - D.Lgs. 81/2015).

Trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria o che hanno in corso trattamenti di assegno di solidarietà (Art. 20 - Art. 21)

Le aziende che alla data 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS o di assegno di solidarietà (FIS), possono presentare domanda di CIGO o di assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza COVID-19” per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell’assegno ordinario sono subordinati, rispettivamente, alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria e dell’assegno di solidarietà precedentemente autorizzati.

La concessione del trattamento di CIGO/assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie o di assegno di solidarietà sino a totale copertura dell’orario di lavoro.

I periodi in cui vi sia coesistenza tra CIGS e CIGO oppure tra assegno di solidarietà ed assegno ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive.

Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19", non si applica il contributo addizionale.

Per le aziende con unità produttive site nei comuni individuati come cd ex zona rossa e per i lavoratori residenti o domiciliati nella predetta zona che, al 23 febbraio 2020 avessero in corso un trattamento di CIGS, è possibile presentare una richiesta per gli ammortizzatori Covid per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

I datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di cassa integrazione o di fondo di integrazione salariale possono accedere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020.

Per le aziende che occupano più di 5 dipendenti il predetto trattamento è subordinato alla sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da effettuarsi anche in modalità telematica.
La Legge di conversione elimina l’obbligatorietà dell’accordo, a prescindere dalla forza dimensionale aziendale, per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in cinque o più Regioni, il trattamento di Cassa in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro.

Anche per questo trattamento non trova applicazione il requisito delle 90 giornate di anzianità lavorativa e i lavoratori devono essere in forza al 17 marzo 2020 - estensione operata dal c.d. Decreto Liquidità - non si applica inoltre il contributo addizionale.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

Per le aziende con unità produttive site nei comuni individuati come cd ex zona rossa e per i lavoratori residenti o domiciliati nella predetta zona, la Cassa in deroga spetta un periodo aggiuntivo di tre mesi rispetto alle nove settimane spettanti a livello nazionale.

Per le aziende con unità produttive site nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e per i lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, la Cassa in deroga spetta per un periodo aggiuntivo di quattro settimane rispetto alle nove spettanti a livello nazionale.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (Art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità  sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del  riconoscimento  di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati nel medesimo certificato.

Per i periodi di quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro che presenti domanda all'ente previdenziale e degli Istituti previdenziali  connessi con le tutele di malattia sono posti a carico dello Stato entro un limite massimo di spesa.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. 

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 27 - Art. 28 - Art. 44 bis)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, compresi gli agenti di commercio, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente dall’Inps.

Per i soggetti come sopra individuati che svolgano la loro professione nella cd ex zona rossa o siano ivi residenti/domiciliati, è riconosciuta un’indennità aggiuntiva di 500 euro per un massimo di 3 mesi parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. (Art. 33)

I termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti. (Art. 46)

A decorrere dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. 
Inoltre, sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso già impiegato nell’appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola di contratto di appalto.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Art. 61 e 62)

La Legge di conversione puntualizza in modo più esteso le disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali per una serie di settori, ritenuti maggiormente impattati sul fronte economico dall’epidemia, già destinate alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour-operator.

La sospensione riguarda le imprese operanti nei seguenti settori: cultura, turismo, intrattenimento, sport, fiere, gestione di servizi di trasporti, gestione di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, giochi e scommesse, terme, parchi divertimento, ristorazione e mense, servizi educativi, allestitori di manifestazioni, esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite etc... 

La sospensione opera per i contributi di marzo e aprile il cui versamento è effettuabile entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere da maggio stesso.

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail presidiomonza@assolombarda.it.

Area Sindacale, telefono 02-58370.209-733-732, e-mail sind@assolombarda.it.
Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.233, e-mail presidiomonza@assolombarda.it.

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