Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli - Istruzioni INPS

L’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione del Congedo Covid nei casi di quarantena scolastica dei figli.

In favore dei genitori lavoratori dipendenti è stato introdotto un congedo indennizzato da utilizzare, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
La possibilità di beneficiare del congedo è riservata ai soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione Separata.
Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta la quarantena, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Requisiti per la fruizione del congedo

Per poter fruire del congedo, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Durata del congedo ed indennizzo delle giornate lavorative

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dalla ASL, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione e l’intero periodo è coperto da contribuzione figurativa.
L’Istituto chiarisce inoltre che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Situazioni di compatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo Covid nel caso in cui la quarantena sia disposta per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Ferie
La fruizione del congedo Covid è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

Aspettativa non retribuita
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo Covid;

Soggetti “fragili”
La fruizione del congedo è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

Permessi e congedi ai sensi della Legge n. 104/1992
È possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi disciplinati dalla Legge 104, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario.

Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Situazioni di incompatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Congedo parentale
Il congedo è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.

Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il congedo non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
Il congedo non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, sia sospeso dall’attività lavorativa in quanto destinatario di trattamenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in Deroga, assegno ordinario, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo.

Lavoro agile
È incompatibile la fruizione del congedo con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi) utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. L’INPS ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020, non saranno più rilasciati nuovi PIN;
  • tramite il Contact center;
  • tramite i Patronati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

Istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS

Per la corretta esposizione del congedo in oggetto all’interno del flusso Uniemens, è stato istituito il nuovo codice evento MV9 “DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli”.
L’INPS attraverso la propria circolare, di seguito allegata, fornisce tutte le ulteriori indicazioni utili alla corretta compilazione della denuncia contributiva mensile.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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