CIG in Deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni Ministero del Lavoro

A seguito del Decreto Ministeriale n. 9 del 20 giugno 2020, sono fornite indicazioni utili all’accesso al trattamento di Cassa Integrazione in Deroga, anche nei casi di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all’INPS.

Istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga

  • i datori di Iavoro che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di Cassa in Deroga e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di dette nove settimane alla Regione in cui sono situate le corrispondenti unità produttive;
  • i datori di Iavoro le cui unità produttive siano situate in cinque o più regioni o province autonome nel territorio nazionale (c.d. plurilocalizzate), che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • i datori di Iavoro ai quali siano già stati autorizzati, dalla Regione competente per territorio, ovvero, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i trattamenti per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente daII’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi (ulteriori cinque settimane), alla sede INPS territorialmente competente.

Le eventuali istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga, per un ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane (9+5), sono presentate esclusivamente aII’INPS. Solamente per i datori di Iavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Le istanze sono presentate dai datori di Iavoro entro i seguenti termini:

  • a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione pari al 40% del trattamento spettante, l’istanza è presentata aII’lNPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data ossia entro il 3 luglio. Ai fini dell’anticipazione, il datore di Iavoro trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione ai lavoratori, con le modalità indicate daII’lNPS;
  • in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenzaentro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al 17 luglio, se tale ultima data è successiva;
  • per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 15 luglio;
  • indipendentemente dal periodo di riferimento, nel caso di datori di Iavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, resta possibile la presentazione della domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell’ex Zona Rossa, nonchè per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operative nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l’istanza è presentata alla Regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi, successivamente ai quali l’istanza dovrà essere presentata alI’INPS.
Per i datori di Iavoro con unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane, successivamente alle quali l’istanza dovrà essere presentata aII’INPS.

Concessione ed erogazione dei trattamenti

La Cassa in Deroga è autorizzata entro quindici giorni dalla presentazione della medesima. Nei casi in cui l’istanza debba essere presentata alla Regione competente o al Ministero, i Decreti di concessione sono trasmessi aIl’lNPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Nei casi invece in cui la domanda debba essere presentata direttamente all’INPS, l’Istituto oltre ad autorizzare le domande, dispone entro 15 giorni, un'anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. L’efficacia dei provvedimenti di concessione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare aII’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite daII’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono prorogati al 17 luglio. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di Iavoro inadempiente.
L’INPS provvede all’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa ed a seguito della trasmissione completa dei dati da parte dei datori di Iavoro, provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di Iavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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