Cassa integrazione e assegno ordinario – Chiarimenti sulle nuove tempistiche e scadenze dei pagamenti diretti erogati dall’INPS

L'Inps fornisce chiarimenti in merito all'operatività della decadenza per l’invio delle istanze di cassa integrazione e assegno ordinario, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali.

In caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione.

Per il periodo di sospensione o riduzione dell’attività nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile le domande devono essere state inviate entro il 15 luglio 2020.

Il datore di lavoro è poi tenuto a comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

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