Il Ministero definisce, per ciascuna tipologia di apprendistato, le ipotesi di responsabilità esclusiva del datore di lavoro e quelle in cui interviene un ruolo delle Regioni.
In particolare, sull'apprendistato professionalizzante, si chiarisce che:
- in relazione alla formazione "professionalizzante" il datore di lavoro è responsabile se non effettua la formazione secondo i contenuti e le modalità previste dal piano formativo individuale e dal contratto collettivo applicato in azienda;
- in relazione alla formazione "trasversale" la responsabilità del datore di lavoro è limitata al caso in cui non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione Regionale.