“Opzione donna”. Modifiche normative e indicazioni INPS

NOTA DI COMMENTO. Riprendendo la normativa relativa alla possibilità di anticipo pensionistico c.d. “Opzione donna”, si forniscono chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 ed ai successivi chiarimenti forniti dall’Inps.

16/03/2023

Evoluzione normativa di “Opzione donna”

Il regime sperimentale conosciuto con il nome di “Opzione donna”, è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

Introdotto per la prima volta dall’art. 1, comma 9, della Legge n° 243/2004 – c.d. “Riforma pensionistica Maroni” - ha stabilito che, in via sperimentale, nel periodo 2008-2015 le donne potessero accedere al pensionamento di anzianità, accettando però il sistema di calcolo contributivo rinunciando pertanto all’eventuale calcolo di una quota di pensione – per le anzianità fino al 31.12.1995- con il sistema di calcolo retributivo.
Presupposto per tale anticipo pensionistico è la maturazione dei requisiti di 35 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontaria, figurativa) e di 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o di 58 per le autonome – più, per entrambe le categorie, tre mesi per aspettativa di vita dal 2013.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in modo più considerevole dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero) che, avendo notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi ordinari per l'accesso al trattamento pensionistico, ha consentito alle lavoratrici aventi i requisiti per accedere ad opzione donna di propendere per quest’ultima soluzione anticipando di parecchi anni l'uscita dal lavoro, seppur con un calcolo della pensione più penalizzante.

Successivamente il DL 4/2019, all’articolo 16, ha rinnovato, per le donne, la possibilità introdotta dalla Legge Maroni di anticipare il pensionamento. La norma ha confermato come destinatarie di questa misura le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi, in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
La novità invece, introdotta da DL n. 4/2019, riguarda i requisiti di accesso ad opzione donna. Possono infatti esercitare l'opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019.
Restano in vigore per contro la cd. finestra mobile, secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome, nonché l’obbligo, da parte dell’interessata, di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.

Essendo, come detto, una norma di carattere sperimentale si sono susseguiti negli anni gli interventi normativi che hanno previsto la proroga, sempre di carattere annuale, di poter optare per questa soluzione.

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