Decreto Ristori bis - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali - Ultimi aggiornamenti Inps

L'Inps, con propria circolare, fornisce alcune indicazioni sulla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali introdotta, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dai Decreti Ristori e Ristori bis.

In particolare, l'Istituto fornisce chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge n. 149/2020, relativo alla sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

Tale sospensione:

  • è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al D.L. 149/2020
  • non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail 
  • opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa, concesse dall'Inps e scadenti nel mese di novembre
  • non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza” 
  • si applica anche a favore dei datori di lavoro privati la cui sede produttiva o operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, svolgenti come prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO elencati nell'allegato 2 al D.L. 149/2020

Al fine di una corretta applicazione della sospensione dei termini relativi ai versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre, l'Istituto ricorda che gli ambiti territoriali sono individuati dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:

  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.

Modalità di sospensione 

Alle posizioni contributive delle aziende con codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. zona rossa (con codici ATECO riportati nell'Allegato 2) verrà attribuito in automatico  il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149”. Il suddetto codice potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende. 

Modalità di recupero dei contributi sospesi

I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

 

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