L'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000.

L'assunzione di personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Appuntamenti
14 Mag

La gestione della malattia tra obblighi di legge e contrattazione collettiva

hh 10:00 - 11:30

4 Giu

Cometa - Il futuro previdenziale nell'industria metalmeccanica

hh 10:30 - 12:00

12 Giu

Licenziamenti individuali e uso dei social network

hh 16:00 - 18:00

20 Giu

Licenziamenti individuali: spunti legali e pratici - Sede di Pavia

hh 10:00 - 12:00

16 Set

L’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro

hh 16:00 - 18:00