L'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000.

L'assunzione di personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Appuntamenti
26 Feb

La giusta pensione - Flessibilità in uscita a fronte dei cambiamenti demografici

hh 10:00 - 13:00

11 Mar

Gestire la salute e sicurezza dei lavoratori all’estero nelle PMI

hh 10:00 - 13:00