L'assunzione deve essere effettuata con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000.

L'assunzione di personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Appuntamenti
2 Apr

CirculAr HR: attraction e retention delle risorse umane

hh 09:15 - 13:00

3 Apr

Il valore di Previndai nella previdenza dei Dirigenti industriali

hh 10:30 - 12:00

10 Apr

Controlli a distanza delle e-mail dei dipendenti: strumenti e implicazioni

hh 16:00 - 18:00

14 Apr

Conciliare famiglia e lavoro: congedi e permessi

hh 10:00 - 11:30

14 Mag

La gestione della malattia tra obblighi di legge e contrattazione collettiva

hh 10:00 - 11:30