Per applicare l'agevolazione devono essere rispettate le condizioni  e i principi previsti dall'art 31 del Dlgs 150/2015 e le regole in materia di regolarità contributiva previste dall'art. 1 commi 1175 e 1176 L 296/2006.

Destinatarie del beneficio in trattazione sono le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità.

Tale requisito deve essere posseduto dall'azienda al momento dell'assunzione del lavoratore.

Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore, ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.