Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato  al rispetto dell'art 1 comma 1175, della legge 296/2006.

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione  è concessa previa autorizzazione della Commissione europea.

Restano invariati i limiti di importo degli aiuti complessivamente fruibili dai datori di lavoro nell’ambito del Temporary Crisis and Transition Framework, pari a 335mila euro per le imprese dei settori pesca e acquacoltura e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese.

Con specifico riferimento ai  massimali,  qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.