Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al rispetto dell'art 1 comma 1175, della legge 296/2006.
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione è concessa previa autorizzazione della Commissione europea.
Restano invariati i limiti di importo degli aiuti complessivamente fruibili dai datori di lavoro nell’ambito del Temporary Crisis and Transition Framework, pari a 335mila euro per le imprese dei settori pesca e acquacoltura e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese.
Con specifico riferimento ai massimali, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.