Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al rispetto dell'art 1 comma 1175, della legge 296/2006.
L’incentivo deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione. Di conseguenza, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia.
Ove ricorrano le condizioni, le imprese dovranno trasmettere all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, attestando che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti pari a 300.000 euro. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
Il diritto al beneficio economico è subordinato altresì al rispetto dei principi generali di cui all'art. 31 del Decreto legislativo n. 150/2015.