La legge di bilancio 2021 ha previsto che per gli anni successivi al 2020  l'esonero sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro:

  • in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
  •  in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  •  in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione, applicata nei limiti percentuali sopra descritti, non prevede un limite individuale di importo. Pertanto, la stessa trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile (Circ. Inps 90/2022).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Non sono oggetto di sgravio  i premi e i contributi dovuti all’INAIL.