L'esonero spetta ai datori di lavoro che assumono uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”.
L’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione, e il possesso dello stato di disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.