Per applicare l'agevolazione devono essere rispettate le condizioni e i principi previsti dall'art 31 del Dlgs 150/2015 e le regole in materia di regolarità contributiva previste dall'art. 1 commi 1175 e 1176 L 296/2006.
L’incentivo deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione. Di conseguenza, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia.
Ove ricorrano le condizioni, le imprese dovranno trasmettere all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, attestando che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti pari a 300.000 euro. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
Il diritto al beneficio economico è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.