Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato.

In considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico.

È possibile, invece, usufruire dell’agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.