L’agevolazione contributiva per l’assunzione dei lavoratori detenuti e internati è cumulabile solamente con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, L. 92/2012, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili.
L'ulteriore incentivo economico eventualmente spettante potrà essere fruito solo fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta.