L’esonero contributivo in esame spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
L’esonero spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge L. 142/2001 e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
L’incentivo è previsto altresì in caso di proroga del rapporto a tempo determinato – effettuata in conformità alla disciplina che regola tale tipologia contrattuale – fino al limite complessivo sopra riportato previsto per i contratti a termine (12 mesi).