L’esonero in oggetto spetta in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” di cui all'art. 105-bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.
Tale misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno
Conseguentemente, la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti due requisiti:
- essere disoccupata;
- essere percettrice del Reddito di libertà: a tal proposito si evidenzia che in sede di prima applicazione dell’esonero contributivo in oggetto (ossia per le assunzioni effettuate nell’anno 2024), quest’ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione.