Coronavirus: nuove disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero dal 4 dicembre

Il DPCM del 3 dicembre ha introdotto nuove regole per gli spostamenti da e per l'estero che saranno valide fino al 5 gennaio 2021.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 3 dicembre 2020, recante le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, introduce tra le altre le nuove misure per gli spostamenti da e per l'estero ed è efficace dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Le nuove regole prevedono quanto segue, in base ai paesi di provenienza:  

- PAESI DELL’ELENCO A (Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano): nessun obbligo;

- PER I PAESI DELL’ELENCO B (valido fino al 9 dicembre - Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.) e DELLO STESSO ELENCO B (ma valido dal 10 dicembre: Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati tra gli Stati di cui all’elenco C con Ordinanza del Ministero della Salute): nessun obbligo;

- PER I PAESI DELL’ELENCO C (valido fino al 9 dicembre - Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo) e DELLO STESSO ELENCO C (ma valido dal 10 dicembre: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) vige sempre l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e:

---fino al 9 dicembre 2020: obbligo di tampone (molecolare o antigenico) da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità:
---- attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia al test con risultato negativo da presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile;
---- entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Il tampone può essere effettuato anche privatamente. In attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte a isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

--- dal 10 dicembre 2020: obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. Chi non lo presenterà all'arrivo in Italia dovrà sottoporsi a isolamento fiduciario di 14 giorni dalla data di arrivo

--- 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021: chi proviene da questi Stati e arriva in Italia e chi ha soggiornato o transitato in questi Stati in uno o più giorni compresi tra queste date per motivi diversi dai seguenti:
a) esigenze lavorative
b) assoluta urgenza
c) esigenze di salute
d) esigenze di studio
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza
f) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati dell'Unione europea, area Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e loro familiari
h) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o aventi il diritto di residenza e dei loro familiari i) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva

ha l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni, e l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

- PER I PAESI DELL’ELENCO D (Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia Uruguay; ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati tra gli Stati di cui all’elenco E con Ordinanza del Ministero della Salute) vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni e l'bbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

- PER I PAESI DELL’ELENCO E (si intendono tutti gli Stati e territori non indicati in altro elenco): gli spostamenti dall’Italia verso i Paesi dell’elenco E e l’ingresso in Italia per coloro che provengono da questi Paesi o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti sono consentiti solo per:
a) esigenze lavorative
b) assoluta urgenza
c) esigenze di salute
d) esigenze di studio
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza
f) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati dell'Unione europea, area Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e loro familiari
h) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o aventi il diritto di residenza e dei loro familiari
i) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
e prevedono l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni

ESENZIONI: tra le esenzioni previste dall’obbligo di isolamento fiduciario (per i paesi dell’elenco C, D, E) o dall’obbligo di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico, ricordiamo quelle per:
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- per chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all’elenco C;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

IMPORTANTE: si ricorda che molti paesi possono porre dei limiti all’ingresso, con obblighi di tamponi all'entrata e/o peiodo di quarantena. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

VOLI COVID FREE: sono esenti da quarantena all'arrivo in Italia chi utilizza i voli covid-free che prevedono l'effettuazione di tampone prima dell'imbarco sul volo e la possibilità di imbarco solo per chi risulta negativo.

In allegato il testo integrale del DPCM e l’allegato 20 con gli elenchi di Paesi per i quali sono previste le limitazioni, e una nota di Confindustria che riassume tutte le misure del detto DPMC.

Contatti

Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Giulia Repetto, tel. 0258370.497, e-mail giulia.repetto@assolombarda.it; Gabriella Maccaferri, tel. 0258370.452, email gabriella.maccaferri@assolombarda.it, Selena Pizzocoli, tel. 0393638237, e-mail selena.pizzocoli@assolombarda.it; Pietro Ferrari, tel. 0382375216, e-mail pietro.ferrari@assolombarda.it

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