Coronavirus: divieto di ingresso e transito in Italia per i cittadini di 16 Stati

Allo scopo di contrastare la diffusione del COVID-19, l’Italia ha prorogato il divieto di ingresso per 16 paesi introdotto il 9 luglio e lo ha esteso ad altri 3 paesi (Serbia, Kosovo, Montenegro).

Informazioni

Con l'ordinanza del 16 luglio il Ministero della Salute vieta, fino al 31 luglio, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

  • Armenia;
  • Bahrein;
  • Bangladesh;
  • Bosnia Erzegovina;
  • Brasile;
  • Cile;
  • Kosovo;
  • Kuwait;
  • Macedonia del Nord;
  • Moldova;
  • Montenegro;
  • Oman;
  • Panama;
  • Peru';
  • Repubblica Dominicana.
  • Serbia.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per questi Paesi. 

Fanno eccezione al divieto solo i cittadini europei (UE, Schengen, UK, microstati europei) e i loro familiari conviventi (discendenti diretti, coniugi, partner stabili, parti di unioni civili) con residenza anagrafica in Italia in data anteriore a quella dell'ordinanza. In ogni caso, per questi soggetti si applica l'obbligo di quarantena.

L’Ordinanza prevede delle deroghe al divieto di ingresso e di transito in Italia per l'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, sempreché rispettino le condizioni riportate dall’art. 5, commi da 5 a 7, del DPCM 11 giugno 2020 (tra queste rispetto delle 120 ore di permanenza; comunicazione dell’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, autodichiarazione (DPR 445/2000), riportante i motivi del viaggio, indirizzo di soggiorno, obbligo di lasciare il territorio italiano alla fine del periodo, altrimenti inizio del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni; segnalazione, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale. Nel caso di transito, via terra, per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), rispetto della permanenza di 36 ore sul territorio nazionale, comunicazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione a tale Autorità e superato il periodo di permanenza sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario).

In allegato il testo integrale dell’ordinanza.

Contatti

Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Chiara Fanali, tel. 0258370.373, e-mail ; Selena Pizzocoli, tel. 039 3638237, e-mail: ; Pietro Ferrari, tel. 0382375216, e-mail 

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