CBAM: il Dichiarante Autorizzato
Dall'1 gennaio 2026 potranno importare beni CBAM solo i dichiaranti autorizzati CBAM. E' però importante arrivare già preparati a tale data.
Come già indicato nelle scorse comunicazioni relative al Carbon Border Adjustment Mechanism, il periodo transitorio per consentire agli operatori di prepararsi a quanto stabilito dal regolamento comunitario terminerà il 31 dicembre 2025.
Fino a quel momento, gli importatori dell’Unione europea dovranno rispettare esclusivamente gli obblighi di comunicazione - su base trimestrale - previsti da determinati articoli del Regolamento mentre a partire dal 1 gennaio 2026 diventeranno operative tutte le disposizioni del Regolamento tra cui l’ottenimento dello status di dichiarante autorizzato CBAM per poter rispettare tutti gli adempimenti previsti dal regolamento.
E’ quindi importante cominciare a prepararsi in quanto solo il dichiarante autorizzato potrà importare beni CBAM, acquisire i certificati, provvedere al calcolo delle emissioni dichiarate e alla loro verifica attraverso una terza parte indipendente e autorizzata e presentare la dichiarazione CBAM entro il 31 maggio di ogni anno.
Dall'1 gennaio 2026 pertanto le autorità doganali autorizzeranno l'importazione delle merci CBAM esclusivamente da parte di un operatore qualificato come "dichiarante CBAM autorizzato".
Già a partire dallo scorso 31 dicembre 2024 gli importatori unionali possono presentare la propria istanza formale di richiesta di status all’ente nazionale competente (in Italia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- ADM) tramite il registro CBAM.
Il 30 dicembre 2024 è stato infatti pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 che definisce le funzionalità del Registro CBAM nella versione definitiva e dà indicazioni agli operatori su come rispettare i requisiti per diventare dichiarante CBAM autorizzato.
Gli importatori di beni elencati nel regolamento CBAM dovranno presentare una domanda formale attraverso il Registro CBAM e dovranno fornire informazioni sulla propria struttura aziendale, le operazioni commerciali etc. Il nuovo regolamento precisa anche che le autorità potranno chiedere alle aziende delle garanzie per verificare che l’importatore abbia la possibilità di coprire i costi dei certificati CBAM necessari per le importazioni nella UE.
Inoltre, gli importatori dovranno dimostrare di non avere precedenti per violazioni doganali, fiscali o per altri reati economici gravi negli ultimi cinque anni.
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