Agenzia delle Dogane: in vista di Brexit nuove semplificazioni operative
Con la circolare 49/2020 del 18 dicembre, l’Agenzia delle Dogane (ADM) introduce, anche in vista della fine del periodo transitorio di Brexit, semplificazioni per snellire le procedure doganali connesse alle operazioni di export e richiama l’attenzione sull’importanza di una corretta gestione degli adempimenti in materia di esportazione.
Informazioni
Le aziende che intrattengono rapporti economici con il Regno Unito dal 1° gennaio 2021 dovranno rivedere l’impostazione della propria operatività alla luce della normativa doganale e tener conto dell’eventualità, in base alle operazioni da effettuare, di dover richiedere le necessarie autorizzazioni.
In particolare, le operazioni di manutenzione, riparazione, lavorazione, trasformazione che oggi avvengono senza formalità, successivamente al recesso saranno riconducibili ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo e dunque soggette a preventiva autorizzazione da gestire mediante il Customs Decisions System (CDS).
Proprio per evitare blocchi o rallentamenti delle attività produttive, l’ADM dà agli operatori la possibilità di presentare anticipatamente, prima della fine del mese in corso, mediante il Trader Portal (TP), le istanze di autorizzazione ai regimi speciali con il Regno Unito (ad esempio, le autorizzazioni ai regimi di perfezionamento attivo e passivo che permettono, rispettivamente, di importare ed esportare temporaneamente prodotti destinati ad essere lavorati in sospensione di dazi doganali e altri oneri) indicando, come momento di inizio validità dell’autorizzazione, una data successiva al 31/12/2020.
Di grande importanza per gli operatori sono poi le semplificazioni previste per la richiesta di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato (“sdoganamento in house”) per il regime dell’esportazione: gli operatori possono richiedere che tale autorizzazione venga rilasciata in modalità semplificata, senza che le autorità doganali effettuino un sopralluogo fisico presso il sito interessato.
Nello specifico, il richiedente può presentare all'Ufficio delle Dogane competente, oltre all'istanza, alla planimetria dello stabilimento e alla relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, un’autodichiarazione con la quale indica la motivazione alla base della richiesta di ricorso alla procedura semplificata e certifica la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare.
Si tratta di una semplificazione da tempo richiesta da Confindustria a beneficio delle numerose imprese che operano con elevato grado di compliance doganale e che, avendo una spiccata vocazione all'export, potranno trarre significativi vantaggi dalla possibilità di utilizzare il luogo approvato all'export non solo in vista della Brexit ma in generale per una più efficace gestione delle operazioni.
Nella seconda parte la circolare si sofferma sulle procedure di esportazione e sull'importanza di una corretta applicazione dei criteri previsti dalla normativa unionale per l’individuazione del competente ufficio doganale di esportazione, cui presentare le merci e trasmettere le dichiarazioni doganali per via telematica, decongestionando cosi l’attività degli uffici doganali di uscita, in particolar modo quelli sui porti ove spesso vengono dichiarate merci destinate all'esportazione che avrebbero dovuto essere vincolate presso gli uffici doganali competenti per il luogo in cui l’esportatore è stabilito.
Infine, con specifico riferimento alla Brexit, la circolare precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito aderirà alla Convenzione sul Transito Comune come parte contraente a sé stante e non più in quanto Stato membro della UE. Da tale momento in poi, le merci unionali trasportate verso il Regno Unito, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune.
È opportuno specificare che, alla luce del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale unionale continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur essendo la stessa parte del territorio doganale del Regno Unito.
Alla luce di ciò, le spedizioni di merci non unionali (c.d. “allo stato estero”) effettuate da uno Stato membro dell’UE verso l’Irlanda del Nord saranno assoggettate al regime del transito unionale mentre le spedizioni verso la Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) saranno vincolate al regime di transito comune.
In allegato la circolare ADM 49/2020 e l'autodichiarazione.
Contatti
Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Chiara Fanali, tel, 0258370.373, e-mail chiara.fanali@assolombarda.it, Barbara Angelini, tel. 0258370.425, e-mail barbara.angelini@assolombarda.it, Selena Pizzocoli, tel. 0393638.237, e-mail selena.pizzocoli@assolombarda.it, Alberto Colli, tel. 0382375233, e-mail alberto.colli@assolombarda.it
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