Accordo di libero scambio UE-Vietnam: circolare esplicativa Agenzia delle Dogane
Con la circolare 27/2020 del 20 agosto l'Agenzia delle Dogane fornisce approfondimenti sull'Accordo entrato in vigore il 1° agosto scorso in merito al rapporto tra Sistema delle Preferenze Generalizzate e Accordo di Libero Scambio, al riconoscimento del carattere originario dei prodotti e alle prove dell’origine
La circolare 27/2020 ricorda, in particolare, che per i prodotti della UE esportati in Vietnam la prova dell’origine può essere fornita solo attraverso l’attestazione di origine rilasciata da qualsiasi esportatore se la spedizione non supera il valore di euro 6.000 o, se di importo superiore, dall’esportatore registrato al sistema REX. Gli esportatori che siano già in possesso del numero REX non dovranno fare una nuova richiesta, in quanto il numero è unico ed è utilizzabile per tutti gli accordi in cui è previsto il REX (UE-Canada, UE-Giappone, SPG). Il numero REX può inoltre essere utilizzato per esportare i prodotti da qualsiasi Stato membro e non solo da quello in cui lo stesso è stato assegnato.
Altra precisazione riguarda la possibilità di richiedere il trattamento preferenziale successivamente all’importazione. Sebbene questa possibilità sia prevista nell’accordo (artt. 17 e 19 par. 5), la richiesta del trattamento preferenziale in un momento successivo all’importazione non è consentita in Vietnam, mentre lo è nell’Unione presentando un certificato di origine rilasciato in Vietnam dopo l’esportazione o presentando una dichiarazione di origine (se il valore non supera 6.000 euro) apposta su copia della fattura o di altro documento idoneo.
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