Covid 19 - Esportazione DPI vincolate ad autorizzazione fino a fine maggio

Il Regolamento (UE) n. 568 del 23 aprile 2020 stabilisce che l'esportazione di Dispositivi di protezione individuale (DPI) continuerà ad essere sottoposta ad autorizzazione per un ulteriore periodo di 30 giorni dal 26 aprile 2020. Riduce la lista di prodotti soggetti ad autorizzazione e amplia il numero di Paesi per cui detta autorizzazione non sarà necessaria.

Il Regolamento (UE) n. 568 del 23 aprile 2020, in considerazione del protrarsi della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all’Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale di cui all’Allegato 1 del citato Regolamento, stabilisce che l’esportazione degli stessi nei Paesi extra UE continuerà ad essere sottoposta ad autorizzazione per un ulteriore periodo di 30 giorni dal 26 aprile 2020. 

Rispetto al Reg (UE) 402/2020, in vigore fino al 25 aprile, si segnala una riduzione dei dispositivi sottoposti ad autorizzazione (Allegato 1) nonché un ampliamento del numero di Paesi per cui detta autorizzazione non è necessaria (art. 2 c. 4 e 5), includendo quelli dell’area balcanica.

In Italia la competenza per il rilascio delle autorizzazione è in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- MAECI, Le domande dovranno pervenire con posta elettronica certificata all’indirizzo: dgue.10@cert.esteri.it

In presenza dei necessari presupposti elencati all’art. 3, c. 3, il rilascio delle autorizzazioni avverrà – come già in precedenza – (salvo casi eccezionali in cui il termine può essere esteso di ulteriori 5 giorni) entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC, in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell’UE dovrà essere previamente acquisito dal MAECI il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora infine si tratti di esportazione di prodotti per questioni umanitarie, la procedura autorizzativa sarà conclusa in due giorni lavorativi.

Le domande andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative. Per le spedizioni di carattere umanitario si dovrà necessariamente compilare il campo 6.

La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice, oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega dell’esportatore (accompagnata da documento di identità) all’esportazione di dispositivi di protezione individuale. Nel caso di spedizione di prodotti ad un proprio congiunto, sarà sufficiente istanza da parte di colui che effettua la spedizione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:

  • Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 3 c. 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione.
  • Eventuale delega dell’esportatore.
  • Autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara:
    • a) che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;
    • b) che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;
    • c) di essere stabilito in Italia.
  • Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Eventuali informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail dgue.dpi@esteri.it.

Contatti

Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Chiara Fanali, tel. 0258370.373, e-mail ; Giulia Repetto, tel. 0258370.497, e-mail giulia.repetto@assolombarda.it; Selena Pizzocoli, tel 0393638237, e-mail selena.pizzocoli@assolombarda.it

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