Coronavirus: istruzioni per l'importazione con svincolo diretto e celere di DPI

L’ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020 prevede che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID 19

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha diramato una serie di indicazioni operative correlate con l'Ordinanza 6/2020 del Commissario Straordinario.

L’art. 2 dell’ordinanza prevede una specifica procedura per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di DPI qualora questi dispositivi siano destinati a determinati soggetti individuati in:

  • Regioni e Province autonome
  • Enti locali
  • Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici cosi come indicati nell’art 1 comma 2 D.lgs 165/2001
  • Strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza
  • Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico cosi come previsti dal DPCM 22 marzo 2020, modificato dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 25 marzo 2020 e meglio descritti ed individuati negli allegati ai predetti decreti

I dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono requisibili su disposizione del Commissario Straordinario.

Al fine di chiedere lo sdoganamento diretto o celere dei dispositivi DPI e degli altri beni mobili utili al contrasto della diffusione del virus COVID 19, secondo le prescrizioni dell’ordinanza commissariale n.6/202°, ADM ha predisposto le seguenti procedure:

a) Svincolo diretto per DPI e altri beni mobili utili alla lotta al COVID 19 destinati a determinati soggetti previsti dall’ordinanza commissariale 6/2020;

b) Svincolo celere di beni mobili non DPI utili al contrasto della diffusione del virus COVID 19, destinati a qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità descritte.

I beni importati ai sensi delle procedure di cui alla lettera a) e b)  non sono soggetti a segnalazione per requisizione, fermo restando il potere di ADM di procedere ai controlli antifrode e a tutte le attività di verifica delle dichiarazioni rese.

I DPI destinati a soggetti diversi da quelli previsti alla lettera a) saranno segnalati al Commissario Straordinario per eventuale requisizione.

Per quanto riguarda i benefici fiscali richiamati dall'art. 2 dell'Ordinanza, dal 3 aprile è in vigore la Determinazione Direttoriale 107042/RU che, in linea con la Decisione (UE) 2020/491, prevede l’esenzione dai dazi doganali e dall’ IVA per le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento. Le merci devono essere destinate alla distribuzione gratuita.

Esportazione di DPI e ventilatori polmonari

Si ricorda infine che le esportazioni di DPI, unitamente ai ventilatori polmonari, sono tuttora vietate dalle ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020. Le esportazioni sono anche regolamentate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402.

Contatti

Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Chiara Fanali, tel. 0258370373, e-mail .

 

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