E' disponibile una circolare interpretativa di Confindustria, che fornisce indicazioni analitiche sui contenuti del decreto legislativo n. 192/2012, che ha recepito la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La circolare chiarisce, tra gli altri, gli aspetti seguenti:
- nelle transazioni tra imprese, sono ammessi pagamenti con termini superiori a 60 giorni purché le relative pattuizioni siano formulate espressamente e provate per iscritto: per forma espressa va intesa qualsiasi manifestazione di volontà, purché non tacita o implicita; la forma scritta è richiesta solo a fini (processuali) di prova e può essere soddisfatta attraverso diverse modalità in uso nelle prassi commerciali (inclusa l'emissione di una fattura contenente la clausola del versamento oltre i 60 giorni);
- sempre con riferimento alle transazioni tra imprese, è da ritenersi ammessa la rinuncia agli interessi moratori maturati a fronte di ritardati pagamenti: in questo caso però la rinuncia andrebbe contabilizzata a bilancio, quale perdita rispetto al credito per gli interessi maturati (perdita da considerare non deducibile ai fini fiscali).