Iperammortamento e Sanità 4.0: chiarimenti dal Mise nella circolare n. 48610 del 01/03/19
La circolare fornisce chiarimenti in materia di applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario attraverso una ricognizione, non esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di “sanità 4.0”
La circolare n. 48610 del 01/03/19 si focalizza sulla corretta classificazione di una serie di apparecchi e altri beni nel settore sanitario non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate-MISE n. 4 del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti:
- le apparecchiature per “medical imaging”
- le apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia
- robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi
- sistemi automatizzati da laboratorio per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche
Le suddette soluzioni tecnologiche sono accomunate dal poter essere identificate come sistemi composti da più macchine/beni. Questo crea il presupposto per poterle ricondurle al punto elenco 3 del primo gruppo dell’Allegato A, concernente "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime ".
Risulta evidente l’analogia con la manifattura di processo e la coerenza con la già chiarita equivalenza del flusso “Prodotto - Processo Produttivo - Fabbrica” con quello “Servizio - Processo di Produzione del Servizio - Azienda Ospedaliera”.
L’implementazione di questo tipo di soluzioni tecnologiche rende possibile ricondurre l’Azienda Sanitaria/Ospedaliera al cosiddetto Cyber Physical System (sistema interconnesso capace di scambiare dati/informazioni fra le varie parti della catena del valore) e quindi dando realizzazione al concetto di Sanità 4.0.
La circolare inoltre chiarisce come anche i software di gestione della cosiddetta Cartella Clinica Elettronica siano riconducibili alla categoria dell’Allegato B "Software, sistemi, piattaforme e sistemi per [...] l'archiviazione digitale e integrato nel sistema informativo delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)". Tali beni potranno quindi essere agevolati con una maggiorazione del costo di acquisizione del 40%.
L’ammissibilità dei beni dovrà trovare giustificazione nelle dichiarazioni e/o relazioni tecniche a corredo della richiesta di beneficio facendo particolare attenzione al rispetto e alla coerenza con tutte le caratteristiche tecnologiche richieste per legge.
Infine il Mise chiarisce che, relativamente alle tecnologie su cui si focalizza la circolare, per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2017 e 2018, se le relative perizie (attestazioni o autocertificazioni) redatte anteriormente alla pubblicazione della circolare sono formulate adottando criteri di classificazione diversi da quelli indicati nella circolare, l'applicabilità e la decorrenza del beneficio non è compromessa se gli investimenti in questione sono stati comunque classificati nel primo gruppo dell'Allegato A.
Il testo della circolare è disponibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-Sanita-DEFINITIVA.pdf
Contatti
Per maggiori dettagli e chiarimenti:
Area Industria e Innovazione, tel. 02 58370.623, e-mail: viviana.palmieri@assolombarda.it
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