Intelligenza Artificiale - Proposta di Regolamento della Commissione Europea

La proposta mira a definire un quadro giuridico armonizzato che stabilisca un approccio europeo all’Intelligenza Artificiale per promuoverne lo sviluppo e l’adozione.

Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento per la definizione di un Approccio Europeo all’Intelligenza Artificiale, che punta a stabilire norme armonizzate relative all’immissione sul mercato, alla messa in servizio e all’uso nell’UE di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) ad alto rischio e stabilisce regole di trasparenza armonizzate per i sistemi di IA che interagiscono con persone fisiche e i sistemi di IA utilizzati per generare o manipolare immagini, audio, video o contenuto.

La Commissione europea riconosce come l’uso di IA fornisca vantaggi competitivi chiave alle imprese e porti benefici dal punto di vista sociale e ambientale. Allo stesso tempo, alcuni degli usi e delle applicazioni dell’IA possono generare rischi e danneggiare interessi e diritti tutelati dall’Unione. Secondo la Commissione, è dunque necessario un quadro giuridico armonizzato che stabilisca un approccio europeo all’IA per promuoverne lo sviluppo e l’adozione. Il Regolamento mira a creare le condizioni per un ecosistema di fiducia per quel che riguarda l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dell’IA nell’UE.

Il nuovo quadro giuridico per l’IA è composto dai seguenti elementi costitutivi: misure che stabiliscono un approccio basato sul rischio chiaramente definito, misure a sostegno dell'innovazione, misure che facilitano l’istituzione di codici di condotta volontari e un quadro di governance a sostegno dell’attuazione del regolamento a livello dell’UE e nazionale.

Al fine di garantire parità di condizioni e un’efficace protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini dell'UE, le norme stabilite dal Regolamento dovranno applicarsi ai fornitori di sistemi di IA indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, agli utenti dei sistemi di IA stabiliti nell'Unione e ai fornitori e utenti dei sistemi di IA stabiliti in un paese terzo al di fuori dell'Unione, nella misura in cui i sistemi di IA interessano le persone situate nell'Unione.
Il regolamento non si applica ai sistemi di IA sviluppati o utilizzati esclusivamente per finalità militari.

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