Vigente il nuovo Regolamento Edilizio di Milano

Principali novità del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano.

 

Il 26 novembre 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Edilizio di Milano, che sostituisce quello del 1999. Da questa data, quindi, si applicano le nuove norme edilizie a tutti i titoli edilizi (permessi di costruire, DIA, SCIA, Comunicazioni di Inizio Lavori); fanno eccezione gli interventi di seguito specificati, per i quali continua a valere il vecchio Regolamento.

Si è quindi concluso il lungo percorso di modifica della disciplina edilizia, durante il quale l’Associazione è intervenuta al fine di apportare modifiche volte alla semplificazione delle procedure per le attività economiche. Alcuni successi sono stati ottenuti (l’inclusione degli edifici produttivi nei meccanismi incentivanti gli interventi di riqualificazione energetica e altre semplificazioni); mentre rimangono alcune perplessità circa gli obblighi introdotti dal Comune di Milano relativamente all’idoneità statica degli edifici e agli immobili non utilizzati.

Novità per le imprese

Il Regolamento Edilizio fissa tutte le regole per l’edificazione. Ma quali sono le norme che tutte le imprese devono conoscere? Ecco i principali elementi di attenzione:

  • tutti gli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento dovranno essere dotati del “fascicolo del fabbricato” costituito dai seguenti elementi fondamentali: 
    a) identificazione dell’edificio (individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile, tutti i titoli abilitativi relativi all’immobile, eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, certificato di agibilità);
    b) documentazione relativa alla struttura (denunce dei cementi armati, collaudo statico, certificazione dell’idoneità statica);
    c) sicurezza/impiantistica (elaborati tecnici relativi agli impianti e ai dispositivi di sicurezza e modalità di manutenzione e degli stessi, relazione energetica e certificazione energetica, certificati di prevenzione incendi).
    In caso di vendita il “fascicolo del fabbricato” dovrà essere consegnato al nuovo proprietario;
  • entro i prossimi 5 anni (10 anni per gli immobili collaudati), tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo (o collaudati da più di 50 anni), dovranno essere sottoposti a una verifica dell’idoneità statica, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. A tale verifica dell’idoneità statica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
  • i proprietari di edifici che non siano manutenuti e utilizzati per più di 5 anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici, devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi. Qualora l’Amministrazione Comunale accerti che lo stato di abbandono determina pericolo per la sicurezza oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari ad eseguire interventi di messa in sicurezza delle aree, nonché di recupero degli edifici;
  • gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione per funzioni produttive che contemplano azioni volte al miglioramento complessivo delle attività produttive in essere, finalizzate all’ottenimento degli incentivi introdotti dal Piano di Governo del Territorio, sono soggetti a preventiva sottoscrizione di convenzione con l’Amministrazione comunale. La convenzione dovrà, tra l’altro, prevedere un monitoraggio degli effetti sulle attività produttive nei 24 mesi successivi alla conclusione degli interventi e disciplinare gli eventuali mutamenti di destinazione d’uso successivi all’ottenimento degli incentivi;
  • gli edifici produttivi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia dovranno rispettare i limiti di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale fissati dal Regolamento, così come obblighi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all’efficienza degli impianti di illuminazione e alla riduzione dei consumi di acqua potabile;
  • anche per gli edifici produttivi sono previsti meccanismi di promozione dell’ecosostenibilità (installazione di impianti fotovoltaici, spazi verdi, interventi di efficienza energetica) mediante l’attribuzione di premialità volumetriche pari al 3% della superficie edificabile in caso di nuova costruzione o sostituzione edilizia e al 7% per tutti gli altri interventi sull’esistente che raggiungono il livello di ecosostenibilità definito dal Regolamento.

Per quali interventi si applica ancora il vecchio Regolamento

Continueranno ad essere disciplinate dal previgente Regolamento edilizio del 1999:

  • le varianti, anche essenziali, apportate ai titoli già validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento;
  • i titoli edilizi presentati e/o richiesti per il completamento degli interventi assentiti con titoli già validi ed efficaci;
  • i titoli edilizi relativi a istanze di permesso di costruire e/o di convenzionamento già protocollate;
  • tutti gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti interessati da piani attuativi approvati prima del 22 maggio 2012 (data di approvazione del Piano di Governo del Territorio);
  • tutti gli interventi presentati entro il 21 novembre 2014 ricadenti all'interno delle Zone A e B di recupero individuate dal Piano di Governo del Territorio.

Contatti

Per ogni richiesta di informazioni sul Regolamento Edilizio è possibile contattare Valeria Lupatini, tel. 02 58370.269, e-mail valeria.lupatini@assolombarda.it. In particolare, per le norme relative all’ecosostenibilità è possibile contattare Giordano Alberta, tel. 02 58370.552, e-mail giordano.alberta@assolombarda.it o Alessandro Viola tel. 02 58370.511, e-mail alessandro.viola@assolombarda.it.

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