Recupero seminterrati a Milano – Esclusioni

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l’applicazione della Legge regionale sul recupero dei seminterrati introducendo diverse limitazioni.

Gli ambiti esclusi

Il Comune di Milano con Delibera di consiglio n. 29/2017 del 23/10/2017 ha approvato di escludere l’applicazione della norma regionale sul recupero dei vani e locali seminterrati (L.R. 7/2017 così come modificata dalla L.R. 22/2017) agli immobili ricadenti nei seguenti ambiti per esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico:

  • ambiti individuati nella Tav. G.06 “Carta della fattibilità geologica” con classi di fattibilità geologica F3 (fattibilità con consistenti limitazioni) e F4 (fattibilità con gravi limitazioni). Per gli immobili ricadenti nelle aree individuate con classe di fattibilità geologica F2 (fattibilità con modeste limitazioni), invece, è richiesta la verifica, da parte di un tecnico abilitato, della non interazione con le acque sotterranee di prima falda;
  • aree allagabili individuate dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nella Mappa della Pericolosità, classi P1, P2 e P3;
  • fasce di rispetto assoluto dei pozzi di captazione a uso idropotabile, individuate nella Tav. R.05 “Vincoli amministrativi e di difesa del suolo” del Piano di Governo del Territorio (PGT);
  • immobili sottoposti a vincolo di tutela diretta o indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora non abbiano ottenuto il nullaosta della Soprintendenza;
  • per la sola funzione residenziale, gli immobili inclusi nei NAF (Nuclei di Antica Formazione) e individuati con apposita perimetrazione nella Tav. R.03 “NAF Centro Storico: Analisi dei valori storico-morfologici” del Piano delle Regole (ovvero il centro storico e i centri degli antichi quartieri della città: Baggio, Figino, Niguarda, Trenno, Quinto Romano, Quarto Cagnino), ad eccezione di locali seminterrati collegati a unità immobiliari residenziali direttamente soprastanti e che non possono essere funzionalmente disgiunte, purché di superficie non superiore all’unità immobiliare residenziale collegata. All’interno dei Nuclei di Antica Formazione (NAF) è invece sempre ammesso il recupero dei seminterrati esistenti per uso terziario e commerciale;
  • aree disciplinate dal Piano dei Servizi del PGT.


L'applicazione della Legge regionale è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.

Per una immediata visualizzazione di carattere generale degli ambiti di esclusione è possibile consultare la cartografia allegata.


Ulteriori precisazioni

La delibera comunale precisa inoltre che:

  • le nuove superfici oggetto di recupero dei vani e locali seminterrati possono essere computate nella superficie lorda solo a fronte di una già esistente conformità alle norme del Regolamento edilizio vigente;
  • le superfici lorde derivanti dall’applicazione della L.R. 7/2017 non sono trasferibili in altre parti dell’edificio;
  • i vani e locali seminterrati per i quali è ammesso il recupero residenziale dovranno avere un’altezza minima di 2,70 m, mentre quelli ad uso terziario o commerciale potranno avere l’altezza minima di 2,40 m.

 

Dove presentare i progetti

I progetti/comunicazioni vanno presentati con le consuete modalità, in funzione della qualifica di intervento, presso lo Sportello Unico per L’Edilizia in Via Bernina 12 utilizzando i moduli regionali usuali e indicando nella descrizione (al punto 1.6) che si tratta di intervento di recupero dei vani seminterrati ai sensi della legge 7/2017.


Nuovo calcolo delle superfici per gli alberghi

In adempimento all’art. 2.8 della L.R. /2017, infine, l’art. 4.6 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente è stato integrato per quanto riguarda il calcolo delle superfici lorde: per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda (SL) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.

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