Recupero seminterrati a Milano – Esclusioni
Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l’applicazione della Legge regionale sul recupero dei seminterrati introducendo diverse limitazioni.
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Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l’applicazione della Legge regionale sul recupero dei seminterrati introducendo diverse limitazioni.
Il Comune di Milano con Delibera di consiglio n. 29/2017 del 23/10/2017 ha approvato di escludere l’applicazione della norma regionale sul recupero dei vani e locali seminterrati (L.R. 7/2017 così come modificata dalla L.R. 22/2017) agli immobili ricadenti nei seguenti ambiti per esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico:
L'applicazione della Legge regionale è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.
Per una immediata visualizzazione di carattere generale degli ambiti di esclusione è possibile consultare la cartografia allegata.
La delibera comunale precisa inoltre che:
I progetti/comunicazioni vanno presentati con le consuete modalità, in funzione della qualifica di intervento, presso lo Sportello Unico per L’Edilizia in Via Bernina 12 utilizzando i moduli regionali usuali e indicando nella descrizione (al punto 1.6) che si tratta di intervento di recupero dei vani seminterrati ai sensi della legge 7/2017.
In adempimento all’art. 2.8 della L.R. /2017, infine, l’art. 4.6 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente è stato integrato per quanto riguarda il calcolo delle superfici lorde: per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda (SL) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.
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La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7582 del 16 settembre 2024, ha affermato l’illegittimità dell’esclusione, dal costo del personale indicato nell’offerta, di eventuali dipendenti impiegati in altri appalti aggiudicati dall’operatore economico, ulteriori rispetto all’appalto oggetto del giudizio.