Recupero seminterrati
Con la legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 anche la Lombardia disciplina il recupero dei vani e dei locali seminterrati.
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Con la legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 anche la Lombardia disciplina il recupero dei vani e dei locali seminterrati.
La Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
Disciplina recupero e interventi
La Regione consente il recupero dei vani e locali seminterrati per l'uso residenziale, terziario e commerciale a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge e siano collocati in edifici dotati di urbanizzazione primarie.
S'intendono per vani e locali seminterrati quelli situati in piani seminterrati con un'altezza non inferiore a 2,40 mt e che rispettino le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti (in particolare parametri di aeroilluminazione).
S'intende per piano seminterrato il piano di un edificio il cui pavimento si trova in parte sotto la quota del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova sopra tale quota.
I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.
Applicazione
I Comuni hanno tempo fino al 31 ottobre 2017 (data posticipata ai sensi della l.r. n. 22 del 10/08/2017) per disporre l’esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle suddette disposizioni. Dopo la delibera del Consiglio comunale si applicheranno le disposizioni di legge, fatto salvo per le parti di territorio con situazioni di contaminazione o di bonifiche in corso o già effettuate.
Tali disposizioni si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale (v. paragrafo precedente). La legge si applicherà anche agli immobili costruiti successivamente a tali date una volta saranno decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
Per approfondire l'argomento al seguente link potete consultare la L.R. 7 del 10 marzo 2017.
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La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7582 del 16 settembre 2024, ha affermato l’illegittimità dell’esclusione, dal costo del personale indicato nell’offerta, di eventuali dipendenti impiegati in altri appalti aggiudicati dall’operatore economico, ulteriori rispetto all’appalto oggetto del giudizio.