Problemi sul portale per l'invio dell'offerta: i termini si estendono?
ANAC individua le condizioni affinché i termini di presentazione delle offerte siano sospesi o prorogati in caso di problemi della piattaforma digitale adottata
Si ripercorrono quindi i passaggi argomentativi rilevanti della recente Delibera di precontenzioso ANAC n. 451 del 9 ottobre 2024.
Sintesi dei fatti
Un operatore economico contesta il malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento di una gara, a causa del quale non ha potuto presentare l'offerta entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle stesse iofferte.
Ritiene, pertanto, la mancata partecipazione addebitabile al malfunzionamento della piattaforma e chiede la riapertura dei termini di partecipazione alla gara, alla luce dell’art. 25, co. 2, terzo periodo d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le «stazioni appaltanti […] assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.».
Dall’esame dei fatti, emerge invece un quadro differente da quello rappresentato dall’operatore economico: il mancato rispetto dei termini risulta addebitabile all’operatore stesso che, con difetto di diligenza, si è attardato nell’eseguire le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta; la piattaforma, inoltre, si è dimostrata funzionante, come comprovato dal fatto che altri operatori hanno regolarmente presentato la propria offerta senza eccepire problemi.
L’indirizzo di ANAC
ANAC, richiamando a supporto indirizzi giurisprudenziali del Consiglio di Stato, osserva come il richiamato art. 25, comma 2, terzo periodo, d.lgs.36/2023, nel prevedere la sospensione e la proroga dei termini di presentazione delle domande/offerte, rispettivamente, «per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento» e «per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento», le subordina al «comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme».
Pertanto, in assenza di una tale comprova, rimane a carico dell’operatore economico il mancato rispetto dei termini, che si presumerà dovuto ad un suo erroneo o intempestivo utilizzo della piattaforma telematica.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Delibera di precontenzioso ANAC n. 451 del 9 ottobre 2024 e ai contatti riportati di seguito.
Contatti
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02‑58370.240/319 - e-mail: appaltipubblici@assolombarda.it
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