Nuova legge sul consumo di suolo in Lombardia
Entrata in vigore la legge regionale che fissa limitazioni al consumo di suolo in Lombardia. Come cambiano gli strumenti di governo del territorio e quali sono gli interventi ammessi.
Il 2 dicembre 2014, a seguito della pubblicazione sul BURL, è entrata in vigore la nuova LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.
La legge si pone come obiettivo la riduzione del consumo di suolo agricolo e non ancora edificato e introduce diverse modifiche alla LR 12/2005, ovvero la legge che regolamenta il governo del territorio attribuendo specifici compiti ai diversi enti coinvolti: Regione, Province, Comuni.
Definizione di consumo di suolo
In primo luogo, per comprendere gli obiettivi della legge regionale, è necessario condividere la definizione del consumo di suolo. Per “consumo di suolo” si intende la destinazione operata da uno strumento urbanistico di un terreno agricolo a usi diversi dall’agricoltura o da parco.
Tuttavia, il recupero a fini agricoli di una superficie pari a quella consumata non è considerato consumo di suolo. È quindi stato introdotto il concetto di “bilancio ecologico del suolo”.
Chi fissa le limitazioni al consumo di suolo?
Con riferimento al sistema di pianificazione multi-scalare, la legge prevede che:
- la Regione adegui il proprio Piano territoriale (PTR) entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, definendo, per ambiti territoriali aventi caratteristiche omogenee, la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo da recepire nei Piani provinciali;
- ciascuna Provincia adegui il proprio Piano territoriale di coordinamento (PTCP) alla soglia di riduzione del consumo del suolo entro 12 mesi dall’approvazione delle modifiche al PTR;
- i Comuni adeguino gli strumenti urbanistici (PGT) alle disposizioni della legge alla prima scadenza del Documento di Piano, che vale 5 anni dall’approvazione.
Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono la soglia comunale di consumo di suolo, nel rispetto dei seguenti criteri:
- si può consumare suolo solo dopo aver dimostrato l’insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare aree già edificate;
- si può consumare suolo solo dopo aver attuato tutte le previsioni di espansione e trasformazione del PGT attualmente vigente;
- nel calcolo del consumo di suolo è inclusa la superficie interessata dalla realizzazione di infrastrutture sovracomunali, tranne per le opere che – analogamente ad altri interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale - rispetteranno i criteri di esclusione dall’applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo che la Giunta regionale approverà entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.
Incentivi per la riqualificazione dell’esistente
Consistenti limitazioni al consumo di suolo possono essere accettate solo a patto di misure di incentivazioni adeguate per il recupero degli edifici esistenti e delle aree già edificate da bonificare. Benché la legge dedichi un’attenzione parziale a tali misure, ecco una sintesi delle norme introdotte dalla nuova legge:
- la Giunta regionale si è impegnata a definire entro 12 mesi misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- i Comuni individuano nei propri PGT gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione, prevedendo specifiche misure di intervento e adeguate incentivazioni. In questi ambiti la legge prevede già una riduzione del contributo di costruzione;
- sono previsti scomputi nel calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) per gli interventi di riqualificazione e di sostituzione che garantiscano miglioramenti dell’efficienza energetica degli edifici. Al fine di favorire il contenimento energetico degli edifici e la sostenibilità ambientale degli interventi, i Comuni potranno modulare gli oneri di urbanizzazione;
- agli interventi di ristrutturazione potranno essere applicati oneri di urbanizzazione ridotti del 60% rispetto a quelli previsti per le nuove costruzioni (finora la riduzione era pari al 50%);
- i Comuni possono individuare tramite i PGT le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo o in ambiti di valore paesaggistico da demolire per ripristinare il verde preesistente. Ai proprietari di tali immobili saranno attribuiti diritti volumetrici da utilizzare all'interno del tessuto urbano consolidato in ambiti individuati dai PGT.
Cosa accade fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici alle soglie di consumo di suolo?
Come abbiamo visto, la legge prevede che Regione, Province e Comuni adeguino i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni di riduzione del consumo di suolo. Ma cosa accade fino al momento in cui i Comuni fisseranno le soglie massime di consumo di suolo possibile?
- I Comuni possono approvare solo varianti ai PGT e interventi in variante che non prevedano nuovo consumo di suolo. Sono quindi ammesse solo piccole revisioni delle trasformazioni già previste;
- i Comuni possono approvare ampliamenti di attività economiche già esistenti e gli interventi previsti da Accordi di Programma a valenza regionale;
- i proprietari di aree che ricadono all’interno di aree sottoposte a piano attuativo da PGT vigenti devono presentare istanza entro 30 mesi (ovvero entro giugno 2017). In assenza di istanza, tali previsioni verranno congelate in attesa della revisione dei PGT in applicazione della nuova legge. Per tali piani attuativi i Comuni potranno prevedere la dilazione dei pagamenti degli importi dovuti a titolo di monetizzazione (alternativa alla cessione di aree);
- gli interventi che consumano suolo dovranno pagare un costo di costruzione maggiorato:
- tra il 20% e il 30% in più, determinato dai Comuni, per gli interventi non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;
- il 5% in più per gli interventi all’interno del tessuto urbano consolidato.
Contatti
Per maggiori informazioni è possibile contattare Valeria Lupatini, tel. 0258370.269, e-mail valeria.lupatini@assolombarda.it.
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