Immobili dismessi: modifiche alle norme regionali per favorire il recupero

Introdotta maggiore discrezionalità da parte dei comuni nella definizione di incentivi per il recupero di immobili dimessi in stato di degrado.

Con la pubblicazione sul BURL del 25 giugno 2021 della LR 11/2021 entrano in vigore le nuove disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità, introducendo modifiche all’art. 40 bis della LR 12/2005, così come modificata dalla LR 18/19 sulla rigenerazione.

Le modifiche introdotte dalla legge estendono il potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni locali nell’applicazione delle agevolazioni regionali finalizzate al recupero del patrimonio dismesso per uniformarsi alle sentenze del TAR di Milano che aveva indicato le norme regionali come lesive dell’autonomia dei comuni.

Di seguito le principali novità relative all'art. 40 bis:

  • slittamento al 31 dicembre 2021 del temine per l’individuazione degli immobili dismessi mediante deliberazione consiliare comunale;
  • applicazione delle agevolazioni agli immobili che da almeno un anno dall’entrata in vigore della legge risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale;
  • possibilità per tutti i comuni di individuare, mediante deliberazione del consiglio comunale entro il 31 dicembre 2021, gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le agevolazioni, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica, comunque ulteriori rispetto a eventuali regole morfologiche previste negli strumenti urbanistici, che nel concreto dimostrino l’insostenibilità degli impatti generati da tali disposizioni rispetto al contesto urbanistico ed edilizio in cui si collocano gli interventi. Non è comunque consentita l’esclusione generalizzata delle parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato;
  • possibilità per i comuni di modulare, per gli interventi sugli edifici dimessi individuati, l’incremento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o della superficie esistente in misura variabile tra il 10 e il 25%. In assenza di deliberazioni comunali si applica un incremento del 20%;
  • possibilità per i comuni di prevedere un termine diverso rispetto ai 3 anni fissato dalla legge per la presentazione di interventi di recupero, comunque compreso tra 2 e 5 anni.
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