Illegittimo limitare l’uso dell’avvalimento al fine di ottenere una qualificazione professionale

Il TAR Marche conferma che non è ammissibile, per la Stazione Appaltante, escludere un concorrente che utilizzi l’avvalimento per assicurare il rispetto del requisito di qualificazione professionale richiesto dal bando.

La recente sentenza del TAR Marche n. 678 pubblicata il 19 luglio 2024 accoglie il ricorso di un Operatore Economico, escluso da una procedura per l’affidamento della gestione di servizi di asilo nido, in quanto, secondo la Stazione Appaltante, il ricorrente, utilizzando l’istituto dell’avvalimento per ottenere il requisito di qualificazione professionale, avrebbe violato la lex specialis di gara che escludeva esplicitamente tale possibilità.

Il giudice amministrativo, tuttavia, ha contestato la lex specialis della Stazione Appaltante, affermando che la stessa “si pone in contrasto tanto con le direttive comunitarie sugli appalti, quanto con il vigente art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023”, che prevede la possibilità di limitare l’uso dell’avvalimento esclusivamente nel comma 11 (per le prestazioni che la Stazione Appaltante ritiene di far eseguire esclusivamente all’aggiudicatario) e nel comma 12 (c.d. avvalimento premiale), non ricorrenti nel caso di specie.

In conclusione, quindi, il TAR ha ritenuto che il provvedimento di esclusione andasse annullato, con conseguente definitiva riammissione dell’Operatore Economico ricorrente alla gara.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla sentenza del TAR Marche n. 678 del 19 luglio 2024 e ai contatti riportati di seguito.

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Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02 58370. 240 / 319 

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