Costo della manodopera: non possono essere automaticamente esclusi dal conteggio i dipendenti impiegati in altri appalti
La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7582 del 16 settembre 2024, ha affermato l’illegittimità dell’esclusione, dal costo del personale indicato nell’offerta, di eventuali dipendenti impiegati in altri appalti aggiudicati dall’operatore economico, ulteriori rispetto all’appalto oggetto del giudizio.
I fatti di causa
La controversia riguarda l’aggiudicazione di un appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica, in cui l’aggiudicatario impugnava la sentenza di primo grado del TAR Emilia Romagna, con cui veniva contestata la regolarità dell’offerta nella parte relativa al costo della manodopera.
In tale voce, infatti, secondo il Tribunale territoriale, era stata omessa, illegittimamente, l’indicazione del costo di n. 3 dipendenti dell’operatore economico, impiegati in altri appalti oltre che nell’appalto in esame.
Il ricorrente afferma invece che i dipendenti sopraindicati sono impiegati dallo stesso in modo trasversale su molteplici commesse pubbliche e, pertanto, per ciascuno di loro non sarebbe necessario indicarne il relativo costo all’interno dell’offerta, essendo sufficiente l’assorbimento dei costi di tale personale nella voce “Costi di gestione e spese generali”.
L’orientamento della giurisprudenza
I giudici rilevano invece che i 3 dipendenti impiegati nell’appalto, il cui costo non è stato indicato dalla aggiudicataria tra i costi di manodopera, svolgono compiti ben precisi che presuppongono attività costanti da parte dei dipendenti stessi, seppur non di tipo continuativo.
Pertanto, il Consiglio di Stato, confermando la bontà delle tesi del Tribunale territoriale, afferma nuovamente il principio di diritto per cui “deve essere operata un’analisi attenta al caso concreto, al fine di verificare l’effettivo impiego delle risorse umane nello specifico appalto, con l’obiettivo di accertare se si tratti non di ‘figure manageriali apicali e trasversali, esterne e di mero supporto all’esecuzione dell’appalto, ovvero impiegate in via indiretta e solo occasionalmente (v. Cons. Stato, sez. V, n. 6786 del 2020; sez. III n. 6539 del 2020), ma, al contrario, figure direttamente operative, stabili, dedicate alla specifica commessa e non attratte ad un regime di mera reperibilità, l’inclusione dei relativi costi nell’ambito delle spese generali non pare corretta, non integrandosi alcun specifica eccezione all’obbligo di una distinta ed espressa indicazione di tali costi tra gli oneri della manodopera”.
In conclusione, quindi, i giudici hanno ritenuto che, in ogni caso, l’impiego di dipendenti (anche) in altre commesse non consenta di sostenere legittimamente che il costo di tali risorse sia indeterminabile o pari a zero per il fatto stesso che le attività delle risorse medesime siano “distribuite” su molteplici appalti, altrimenti si giungerebbe al paradosso per cui l’utilizzo trasversale di più dipendenti in appalti diversi non consentirebbe mai l’individuazione di alcun costo per l’azienda.
La sentenza indicata in premessa è stata estratta dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it/ dove è altresì consultabile. È escluso ogni utilizzo della documentazione per finalità commerciali.
Contatti
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02 58370.240/319 - e-mail: appaltipubblici@assolombarda.it
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