ANAC: il limite al 30% per i subappalti è in contrasto con il Nuovo Codice Appalti Pubblici e con le regole dell’UE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione conferma che limitare i subappalti al 30% non è più consentito

Con Parere di Funzione consultiva n. 31 del 17 giugno 2024, ANAC ha confermato che i limiti del ricorso al subappalto, in misura non superiore al 30%, sanciti dal previgente Codice dei contratti pubblici, non possono più ritenersi conformi alla direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva 2014/24/CE, anche a seguito dei recenti interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Premesso che già il giudice amministrativo ha ritenuto disapplicabile detto limite legislativo al subappalto per contrasto con l'ordinamento comunitario, l’Autorità ha chiarito che la Stazione Appaltante, nell’autorizzazione al subappalto, deve applicare la disciplina risultante a seguito delle pronunce del giudice comunitario.

Contatti

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02 58370. 240 / 319

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