Immobili dismessi a Milano
Approvata la delibera che individua gli immobili dismessi che hanno accesso a incentivi per il recupero.
Azioni sul documento
Produce e diffonde informazioni e dati volti a supportare la competitività delle imprese.
Approvata la delibera che individua gli immobili dismessi che hanno accesso a incentivi per il recupero.
Il Comune di Milano ha approvato con DCC n. 108 del 20 dicembre 2021 le modalità per il recupero degli immobili abbandonati e dismessi, in applicazione dell'art. 40 bis della LR 12/05, che inquadra e regola la materia.
La delibera individua 115 immobili (65 già individuati dal PGT vigente e altri 50 frutto di segnalazioni documentate) che, da almeno un anno dall'entrata in vigore della Legge regionale (giugno 2020), risultano dismessi e causano criticità per la sicurezza, l'incolumità pubblica, la salubrità - ad esempio per la presenza di amianto o di altri agenti chimici pericolosi - o disagio per il decoro e la qualità urbana.
Il Comune di Milano ha fissato al 10% il tetto massimo di incremento dei diritti edificatori (il minimo consentito dalla Legge Regionale) e individuato una serie di ambiti territoriali - rappresentati nella mappa allegata - in cui questa possibilità non verrà concessa, per ragioni di particolare tutela paesaggistica, ambientale e architettonica. Gli edifici dismessi in questi ambiti (32 sul totale), quindi, dovranno essere recuperati con le volumetrie esistenti. Due immobili potranno invece utilizzare gli incentivi solo in parte.
Gli interventi di recupero per edifici superiori ai 2mila mq di SL (31 sui 115 in elenco) devono essere accompagnati da uno schema di convenzione con il Comune, in modo da suddividere il valore prodotto dalla valorizzazione economica tra l'Amministrazione e la parte privata come contributo straordinario, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi nel contesto in cui l'intervento stesso ricade.
Gli interventi che potranno beneficiare del bonus dovranno essere necessariamente accompagnati da un'adeguata dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e, nel caso di immobili con una superficie lorda superiore ai 10mila mq, da quote di Edilizia residenziale sociale (convenzionata sia in vendita sia in affitto).
L’Amministrazione Comunale, inoltre, valuterà la rimodulazione dell’aumento del contributo di costruzione, connesso alla sola quota di incremento volumetrico, sulla base di una valutazione della quantificazione del valore economico prodotto dalle trasformazioni urbanistiche derivanti dagli interventi.
Per gli edifici in elenco, le relative proprietà avranno due anni di tempo (il minimo consentito dalla Legge Regionale) per presentare le comunicazioni e le istanze finalizzate al recupero degli immobili, al termine dei quali scatterà un iter che li chiamerà alla demolizione e alla perdita, se previsti, dei premi volumetrici.
Per gli immobili non individuati nella delibera, per i quali i proprietari certifichino con perizia asseverata giurata il non uso dell’immobile e uno o più degli aspetti causa di criticità, mediante prova documentale o anche fotografica, si procederà con l’aggiornamento dell’elenco degli immobili mediante ulteriore deliberazione consiliare con periodicità semestrale.
Si segnala, tuttavia, che siano da ritenersi esclusi gli immobili già oggetto di opere di recupero avviate o in corso, oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate, ad eccezione degli immobili per i quali siano state avviate opere di bonifica, di “strip out” e di demolizione connesse ad interventi il cui progetto operativo è già stato approvato,
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento
La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7582 del 16 settembre 2024, ha affermato l’illegittimità dell’esclusione, dal costo del personale indicato nell’offerta, di eventuali dipendenti impiegati in altri appalti aggiudicati dall’operatore economico, ulteriori rispetto all’appalto oggetto del giudizio.