Pubblicati i nuovi indirizzi regionali sui tirocini della Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha adottato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017.

Con la pubblicazione sul BURL1 la Regione Lombardia ha adottato i nuovi Indirizzi in materia di tirocini che sostituiscono la precedente normativa (Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”), in attuazione dell’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 (cfr. Sez. Contenuti Correlati).

Va, innanzi tutto precisato, che la nuova regolamentazione non è immediatamente operativa. Essa entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiranno gli standard di convenzione e di progetto formativo. Assolombarda provvederà a fornire tempestiva notizia dell’adozione dei suddetti provvedimenti e, conseguentemente, della piena operatività della nuova disciplina regionale dei tirocini.

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei nuovi Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio.

Nei nuovi Indirizzi si ribadisce che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento lavorativo.

Si evidenziano, di seguito, gli elementi della normativa di maggiore interesse e novità per le imprese.

1. Campo di applicazione della normativa

Rientrano nei nuovi indirizzi i tirocini promossi sul territorio lombardo e rivolti a cittadini dell’UE o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.
Sono oggetto della regolamentazione le seguenti tipologie di tirocinio:

Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
a. soggetti in stato di disoccupazione;
b. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c. lavoratori a rischio di disoccupazione;
d. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
e. soggetti disabili e svantaggiati.
La tipologia del tirocinio extracurriculare può applicarsi anche alla categoria degli studenti, limitatamente al periodo estivo, da un minimo di 14 giorni a un massimo di due mesi.

Tirocini curriculari rivolti a persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario o terziario, finalizzati ad acquisire obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolti al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

2. Requisiti delle aziende ospitanti

Per poter ospitare tirocinanti, l’azienda:

  • deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • deve essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili2;
  • non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale; 
  • ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

E’ sempre possibile attivare tirocini extracurriculari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.

3. Requisiti del tutor aziendale

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale, dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
Il tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor aziendale può seguire:
• fino a un massimo di tre tirocinanti extracurriculari in contemporanea; 
• fino a un massimo di cinque tirocinanti curriculari in contemporanea.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

4. Durata dei tirocini

La delibera fornisce indicazioni di durate minime e massime.
Le durate minime dei tirocini extra-curriculari sono le seguenti:

  • due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese;
  • 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.

Le durate massime dei tirocini extracurriculari, comprensive di eventuali proroghe, sono le seguenti:

  • sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze indicate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali  e referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze indicate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali  e referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.

Per quanto attiene, invece, ai tirocini curriculari, le durate minime e massime restano stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi dei corsi nei quali tali tirocini sono inseriti.

5. Indennità di partecipazione

Per i tirocini extracurriculari l’importo minimo dell’indennità di partecipazione è fissato a 500 euro lorde su base mensile, riducibili a 400 euro nel caso in cui al tirocinante siano corrisposti i buoni pasto, oppure possa usufruire della mensa aziendale.
L’indennità minima può scendere a 350 euro mensili lorde quando al tirocinante viene richiesta una presenza in azienda non superiore a 4 ore giornaliere.
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima dell’80% del monte ore su base mensile. Qualora la presenza in azienda sia inferiore all’80% del monte ore su base mensile, l’indennità viene ridotta in modo proporzionale, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.
Durante i periodi di sospensione del tirocinio, l’indennità non è dovuta.
Al tirocinante percettore di forme di sostegno al reddito l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo l’eventuale rimborso delle spese di trasporto e trasferimento. È, comunque, riconosciuta la facoltà di corrispondere a questi soggetti l’indennità di partecipazione per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. Nel caso di percettori di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro (per es. NASPI), è possibile riconoscere un’indennità, cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche superiore all’importo minimo di 500 euro.

Per quanto attiene ai tirocini curriculari, l’eventuale riconoscimento dell’indennità dovrà essere esplicitamente prevista nella Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

6. Limiti all’attivazione di tirocini

È confermato il divieto di attivare tirocini extracurriculari:
• per lo svolgimento di attività elementari e per quelle per le quali non può essere previsto il tirocinio;
• per sostituire i lavoratori subordinati:

    • nei periodi di picco delle attività;
    • nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni; 
    • per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.

È confermato il divieto di iterazione dei tirocini extracurriculari in capo alla stessa persona presso il medesimo soggetto ospitante.

È vietato realizzare tirocini extracurriculari a favore di persone con cui il soggetto ospitante ha già intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione nei due anni precedenti (a esclusione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro).
L’attivazione di un tirocinio è, invece, consentita nel caso in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

È introdotto il divieto di attivare tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche oppure riservate a quella professione.

7. Limiti numerici ai tirocini ospitabili

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
• strutture composte dal solo titolare o fino a 5 risorse umane: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
• strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
• strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere:
• il o i titolari d’impresa;
• i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
• i soci lavoratori di cooperative3 .

A tale riguardo, la normativa stabilisce anche che:
gli apprendisti sono esclusi dal conteggio delle risorse umane;
i tirocini curriculari non concorrono alla determinazione dei limiti di contingentamento.

Vengono introdotte delle deroghe alla quota di contingentamento del dieci per cento a favore dei soggetti ospitanti con unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato che abbiano trasformato precedenti rapporti di tirocinio in contratti di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi.

Le deroghe sono fissate nei termini seguenti:
• possibilità di ospitare un tirocinio in più se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
• possibilità di ospitare due tirocini in più se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
• possibilità di ospitare tre tirocini in più se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
• possibilità di ospitare quattro tirocini in più se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti.


8. Disciplina sanzionatoria

Sono confermate le competenze statali, attraverso il Servizio Ispezione del Lavoro, in materia di vigilanza, in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurriculare e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.
Viene, inoltre, introdotto un ulteriore regime sanzionatorio basato sulla distinzione tra:

  • violazioni non sanabili (mancato rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa in merito alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste ai soggetti, promotori e ospitanti, del tirocinio) – Viene prevista la cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini
  • violazioni sanabili (inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti, promotori e ospitanti, e relativi tutor) – Viene previsto un invito alla regolarizzazione (la cui esecuzione non determinerà sanzioni) nel caso in cui, al momento dell’accertamento, la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (idem per le violazioni della durata massima del tirocinio, quando non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma). Nel caso in cui l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.

Nei casi di seconda e di terza (o maggiore) violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’ulteriore interdizione avrà durata rispettivamente di 18 mesi e di 24 mesi.

L’interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

La Regione si impegna a operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Note

(1) B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 4 - Martedì 23 gennaio 2018.
(2) Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni.
(3) Legge 3 aprile 2001, n. 142.

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