Sospensione dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni con riferimento alla sospensione dell'attività di accertamento degli uffici
Con la circolare 11/E del 6 maggio 2018 l'Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti circa l'attività dei propri uffici:
- non viene sospesa l'attività di cooperazione amministrativa in ambito internazionale in materia di imposte dirette, indirette e ai fini del recupero dei crediti; gli uffici potranno continuare a formulare e trasmettere alle autorità fiscali degli altri Stati domande di assistenza per richiedere informazioni ai fini delle attività di verifica, controllo o riscossione, la notifica di atti di accertamento o riscossione, il recupero di carichi erariali pendenti, l’adozione di misure cautelari in caso di fondato pericolo per la riscossione. Analogamente, le richieste di assistenza ricevute da parte di altri Stati, UE ed extra-UE, verranno istruite e lavorate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- tra le attività urgenti e indifferibili, per le quali non opera la sospensione prevista dal Decreto "Cura Italia" (art. 67), viene ricompresa quella della notifica di avvisi di accertamenti connessi a procedimenti penali per i quali, il momento della constatazione del fatto costituente reato, deve coincidere con la formalizzazione dell’atto impositivo che accerti il superamento delle soglie di punibilità o la specifica violazione. Viceversa, in presenza di misure cautelari (ipoteca, sequestro dei beni ecc.) a seguito di processo verbale di costatazione, che prevedono l'obbligo di notifica dell'avviso di accertamento entro 120 gg, tale termine è oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 67 del Decreto.
- la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio dei termini di accertamento non ha effetti diretti su quelli di decadenza e prescrizione che scadono il 31 dicembre 2020, per i quali è previsto lo slittamento al 31 dicembre del 2022.
- con riferimento ai termini connessi all'accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate conferma che si rendono applicabili cumulativamente sia tutti i termini di sospensione previsti dalla normativa dell'istituto (compresa l'eventuale pausa estiva) che quelli introdotti dal Decreto "Cura Italia" (art. 83) e successive proroghe (8 marzo - 11 maggio).
- per quanto riguarda i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, che sono stati prorogati di sei mesi dall'ultimo Decreto "Liquidità" (art. 9), l'Agenzia chiarisce che rientrano nella proroga anche i pagamenti dei debiti tributari oggetto di trattamento, ad eccezione dei pagamenti derivanti dall’adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazioni bis e ter). In caso di transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione, l’articolo 182-bis della legge fallimentare prevede che la transazione sia risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Quest'ultimo termine, secondo l'Agenzia delle Entrate non usufruisce della proroga.
- l’attività dell’Agenzia delle Entrate avente a oggetto il controllo dell'autoliquidazione delle imposte (di registro, ipotecaria e catastale) dovute in sede di registrazione degli atti notarili può beneficiare del periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) disposta dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/20; ciò non impedisce comunque all’Agenzia di effettuare comunque tale attività di controllo, con la conseguenza che è legittima la notifica dell’avviso di liquidazione di una maggior imposta principale che l’Agenzia ritenga dovuta rispetto all’autoliquidazione effettuata dal notaio.
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