Rottamazione-quater – Riammissione
Per i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione della rottamazione-quater a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute per effetto dell’adesione alla rottamazione-quater, scade il termine per presentare la domanda per la riammissione alla procedura di rottamazione dei ruoli.
La domanda dovrà essere presentata, in via telematica, direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
In particolare, poi, il pagamento delle somme dovute, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
NB: tale opportunità è stata riconosciuta in sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe (art. 3-bis del DL n. 202/2024). Per un approfondimento si veda: Riammissione alla rottamazione quater.