Crediti non spettanti e inesistenti

In attuazione di quanto previsto dalla Legge delega, si introduce una più rigorosa definizione normativa di crediti di imposta non spettanti e inesistenti, in conformità ai principali orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, in base alla nuova lettera g-quater) dell’articolo 1 del Dlgs n. 74/2000, devono ritenersi inesistenti:

  • i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • i crediti i cui requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente – ovvero attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi - simulazioni o artefici.

 

Ai sensi della lettera g-quinquies) all’articolo 1 del Dlgs n. 74/2000, sono considerati crediti non spettanti:

  • i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

 

Omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA

Significative sono le modifiche in materia di omesso versamento di ritenute, ai sensi dell’articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000, e di omesso versamento IVA, ai sensi del successivo articolo 10-ter, per i quali si differisce il momento consumativo del reato e si prevedono alcune cause di esclusione.

Nella formulazione previgente, entrambi i reati si configuravano con il mancato versamento di quanto dovuto (al di sopra di determinate soglie che rimangono invariate) entro il termine previsto per la presentazione della relativa dichiarazione;   

in base alle nuove disposizioni, invece, i reati si realizzano con il mancato versamento degli importi (sopra la soglia di legge) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione stessa, sempreché non sia in corso una rateazione del debito per versare le somme dovute a seguito delle comunicazioni riguardanti i controlli automatizzati o formali.

Infine, con una clausola di chiusura, viene prevista la punibilità dell’autore del reato qualora si sia verificata la decadenza dalla rateazione e l’ammontare del debito residuo sia superiore a:

  • 50.000 euro per il reato di omesso versamento delle ritenute;
  • 75.000 per il reato di omesso versamento dell’IVA.

   

Omesso versamento di ritenute certificate

È punito con la reclusione da 6  mesi  a 2  anni  chiunque  non versa,  entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di presentazione della dichiarazione annuale di  sostituto  di  imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun  periodo d'imposta, se il debito tributario non è  in  corso  di  estinzione mediante  rateazione,  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del   decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  462.

 In  caso  di  decadenza  dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del  decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore  a 50.000 euro.

   

Omesso versamento di IVA

È punito con  la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non  versa,  entro  il  31 dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione   della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta  in  base alla medesima  dichiarazione,  per  un  ammontare  superiore  a  euro 250.000 per ciascun periodo  d'imposta,  se  il  debito tributario non è in corso  di  estinzione  mediante  rateazione,  ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997, n. 462.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai  sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito  se  l'ammontare  del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

  

Cause di non punibilità

Per gli omessi versamenti di IVA e di ritenute certificate è stata prevista una nuova causa di non punibilità, qualora il fatto dipenda da fattori non imputabili al contribuente, sopravvenuti all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA.

Inoltre, al fine di verificare la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, sono per la prima volta codificati nel diritto tributario alcuni indici, che il giudice deve valutare in modo prevalente.

 

Tenuità del fatto

  • entità dello scostamento dell’imposta  evasa rispetto al valore soglia
  • avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’Amministrazione finanziaria
  • entità del debito tributario residuo, in fase di rateizzazione
  • situazione di crisi rilevante ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Circostanza

Elementi a comprova

Cause non imputabili all’autore emerse dopo la scadenza dei pagamenti

Crisi non transitoria di liquidità dovuta a :

  • inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi
  • mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte dalla PA
  • non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

  

Circostanze attenuanti

Il Decreto delegato prevede la possibilità di diminuire la pena fino alla metà e di non applicare le pene accessorie in caso di estinzione del debito tributario - comprese le sanzioni amministrative e gli interessi - prima della chiusura del dibattimento di primo grado.

Quando prima del dibattimento il debito è in fase di estinzione mediante rateazione, anche a seguito delle procedure conciliative o di adesione all’accertamento, l’imputato deve darne comunicazione al giudice che, a sua volta, informa l’Agenzia delle entrate.

Dalla ricezione della comunicazione, il processo è sospeso per un anno.

Decorso il termine dell’anno, la sospensione è revocata, salvo che l’Agenzia delle entrate comunichi che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori 3 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 6, per consentire l’integrale pagamento del debito.

Anche prima del decorso dei predetti termini, la sospensione può essere revocata quando l’Agenzia attesti l'integrale versamento delle somme dovute comunichi la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo è sospeso il corso della prescrizione.