Il Decreto 87/2024 apporta significative modifiche all’istituto del ravvedimento operoso, eliminando l’attuale riduzione a 1/6 della sanzione e introducendo la possibilità di applicare, anche in sede di ravvedimento, il cumulo giuridico e la continuazione, limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

   
Ravvedimento oltre l’anno dalla commissione della violazione

Per quanto riguarda la prima modifica, viene abrogata la lettera b-ter) dell’articolo 13 e, pertanto, il ravvedimento avvenuto dopo il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa, oppure oltre l’anno dalla sua commissione, avverrà sempre con riduzione della sanzione a 1/7, venendo meno la riduzione a 1/6.

  

Ravvedimento e nuovo procedimento accertativo

Ferme restando le riduzioni ordinariamente previste (da 1/10 del minimo a 1/7 del minimo), per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il nuovo ravvedimento consente inoltre di regolarizzare le violazioni indicate nello schema di atto che determina l’avvio del contraddittorio preventivo. In tali casi, la sanzione è ridotta:

  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo lo schema di atto previsto per il contraddittorio non preceduto da verbale di constatazione (PVC) e senza domanda di adesione del contribuente;
  • a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo il verbale di constatazione, senza che sia inviata la comunicazione di adesione e comunque prima dello schema di atto per il contraddittorio;
  • a 1/4 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo lo schema di atto per il contraddittorio preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione.
 

Cumulo giuridico e ravvedimento operoso

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, anche al ravvedimento operoso si applicano le disposizioni sul cumulo giuridico, come già previsto per l’accertamento con adesione e la conciliazione.

In questo caso, la percentuale di riduzione del ravvedimento deve fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. Viene, inoltre, stabilito che la sanzione base, sulla quale parametrare le riduzioni del ravvedimento, è pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata dagli aumenti minimi previsti dal cumulo giuridico.

Data la complessità del nuovo istituto, l’Agenzia delle entrate ha annunciato la predisposizione di un software, che sarà gratuitamente messo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito internet.

    

Violazioni commesse sino al 31 agosto 2024

Violazioni commesse dal 1° settembre 2024

La sanzione è ridotta a…

1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (art. 13 co. 1 lett. a)

1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (art. 13 co. 1 lett. a)

1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della stessa (art. 13 co. 1 lett. b)

1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della stessa (art. 13 co. 1 lett. b)

1/8 del minimo entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione  (art. 13 co. 1 lett. b)

1/8 del minimo entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione  (art. 13 co. 1 lett. b)

1/7 del minimo entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso o entro due anni dalla violazione

(art. 13 co. 1 lett. b-bis)

1/7 del minimo oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso oppure oltre l’anno dalla violazione (art. 13 co. 1 lett. b-bis)

1/6 del minimo oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso oppure oltre due anni dalla violazione

(art. 13 co. 1 lett. b-ter) .

1/6 un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione  (art. 13 co. 1 lett. b-ter)

1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo il verbale di constatazione (art. 13 co. 1 lett. b-quater)

1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo il verbale di constatazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio   (art. 13 co. 1 lett. b-quater)

 

1/4 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto  per il contraddittorio, relativo alla violazione constatata con processo verbale, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 13 co. 1 lett. b-quinquies)