Raccordo tra i procedimenti

Il legislatore delegato interviene sulla disciplina del concorso fra norme penali e norme tributarie, al fine di  evitare una duplicazione delle sanzioni a fronte del medesimo illecito (c.d. principio di ne bis in idem).

   
Concorso tra norme penali e norme tributarie

In primo luogo, si conferma il principio di specialità sancito dal primo comma dell’articolo 19, in forza del quale se un medesimo fatto è punito da una delle disposizioni del Titolo II del Dlgs n. 74/2000 e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, deve trovare applicazione la norma penale speciale, connotata dalla presenza di elementi specializzanti rispetto a quella tributaria. Viene, inoltre, introdotto un analogo principio di specialità tra la sanzione tributaria e la corrispondente sanzione amministrativa dipendente da reato previsto dal Dlgs n. 231/2001.

Infine, se per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale e una sanzione amministrativa, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza deve tener conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

    

I rapporti tra procedimento penale e processo tributario

Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

Tuttavia, è stato introdotto nell’articolo 20 un nuovo comma 1-bis, al Dlgs 74/2000, secondo cui le sentenze irrevocabili rese nel processo tributario e gli atti di accertamento delle imposte in sede amministrativa, aventi ad oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale, ai fini della prova del fatto.

Inoltre, la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o il soggetto non lo ha commesso, qualora sia emessa a seguito di dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, acquista efficacia di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, e può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

   

Raccordo tra indagini penali e tributarie

Il Decreto delegato introduce alcune norme di raccordo tra le indagini panali e quelle tributarie, definendo il procedimento che devono seguire l’Autorità giudiziaria e quella amministrativa.