Il decreto riduce la misura ordinaria della sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata in ritardo. Conseguentemente, si riducono anche le sanzioni in caso di ritardi da 15 a 90 giorni ed entro i 14 giorni:
- se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni, la sanzione è dimezzata e quindi sarà non più del 15% ma del 12,5%;
- se il ritardo nel pagamento non supera i 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo (0,83% giornaliero).
Viene inoltre ridotta dal 30% al 25% la sanzione per le imposte emergenti da liquidazione automatica e da controllo formale della dichiarazione.
Le nuove sanzioni operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi dai versamenti che scadono a partire da tale data.
Violazione |
Ante riforma |
Post riforma |
Omesso versamento |
30 per cento dell’imposta non versata |
25 per cento dell’imposta non versata |
Tardivo versamento oltre 90 giorni |
30 per cento dell’imposta versata in ritardo |
25 per cento dell’imposta versata in ritardo |
Tardivo versamento tra 15 e 90 giorni |
15 per cento dell’imposta versata in ritardo (30 per cento ridotto alla metà) |
12,5 per cento dell’imposta versata in ritardo (50 per cento ridotto alla metà) |
Tardivo versamento da 1 a 14 giorni |
1 per cento giornaliero (sanzione per ritardo tra 15 e 90 gg, ridotta a un 1/15 per giorno di ritardo) |
0,83 per cento giornaliero (sanzione per ritardo tra 15 e 90 gg, ridotta a un 1/15 per giorno di ritardo) |