Omessi e tardivi versamenti

Il decreto riduce la misura ordinaria della sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata in ritardo. Conseguentemente, si riducono anche le sanzioni in caso di ritardi da 15 a 90 giorni ed entro i 14 giorni: 

  • se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni, la sanzione è dimezzata e quindi sarà non più del 15% ma del 12,5%;
  • se il ritardo nel pagamento non supera i 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo (0,83% giornaliero).

 

Viene inoltre ridotta dal 30% al 25% la sanzione per le imposte emergenti da liquidazione automatica e da controllo formale della dichiarazione.

Le nuove sanzioni operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi dai versamenti che scadono a partire da tale data.

 

Violazione

Ante riforma 

Post riforma

Omesso versamento

30 per cento dell’imposta non versata

25 per cento dell’imposta non versata

Tardivo versamento oltre 90 giorni

30 per cento dell’imposta versata in ritardo

25 per cento dell’imposta versata in ritardo

Tardivo versamento tra 15 e 90 giorni

15 per cento dell’imposta versata in ritardo  (30 per cento ridotto alla metà)

12,5 per cento  dell’imposta versata in ritardo (50 per cento ridotto alla metà)

Tardivo versamento da 1 a 14 giorni

1 per cento giornaliero

(sanzione per ritardo tra 15 e 90 gg, ridotta a un 1/15 per giorno di ritardo)

0,83 per cento giornaliero

(sanzione per ritardo tra 15 e 90 gg, ridotta a un 1/15  per giorno di ritardo)