Fatturazione e registrazione delle operazioni
L'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto delegato interviene sull'articolo 6 del Dlgs n. 471/1997, che disciplina le misure sanzionatorie a presidio degli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni IVA.
Tali interventi si limitano perlopiù ad una mera revisione al ribasso delle misure edittali.
Le nuove sanzioni si applicano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Violazione |
Ante riforma |
Post riforma |
Omessa/infedele fatturazione o registrazione delle operazioni imponibili |
|
|
Omessa/infedele fatturazione o registrazione non imponibili, esenti o escluse |
|
|
Omessa/infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi |
dal 90 al 180 per cento dell’imposta, con un minimo di 500 euro per ciascuna operazione |
70 per cento dell’imposta, con un minimo di 300 euro per ciascuna operazione |
Omessa/infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi che non hanno inciso sulla liquidazione dell’imposta |
100 euro per ciascuna trasmissione omessa o irregolare |
100 euro per ciascuna trasmissione omessa o irregolare, entro l’importo massimo di 1.000 euro per trimestre |
Regolarizzazione delle operazioni IVA
Il decreto delegato cambia sostanzialmente la procedura di regolarizzazione qualora il soggetto passivo che effettua un acquisto non riceva dalla controparte una regolare fattura entro i termini di legge.
In tal caso, si prevede che:
- il cessionario/committente deve “comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”;
- la sanzione in caso di violazione scede dal 100% al 70% dell’imposta, con un minimo edittale di 250 euro.
Non sarà più necessario, quindi, distinguere dal punto di vista temporale le omesse fatturazioni dalle infedeli e sarà sufficiente segnalare l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, senza la necessità che venga pagata l’IVA in luogo della controparte per poi esercitarne la detrazione quando si riceve la relativa attestazione.
Indebita detrazione
L’articolo 6, comma 6, del Dlgs n. 471/1997 individua la sanzione amministrativa applicabile qualora un soggetto si avvalga illegittimamente dell'istituto della detrazione con riferimento ad una somma a titolo d'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
L'illegittimità della detrazione può dipendere da diverse circostanze: ad esempio, può trattarsi di IVA assolta su acquisti indetraibili per natura, oppure può esservi stata detrazione oltre i limiti imposti dal pro-rata o può trattarsi della detrazione dell’imposta assolta su acquisti non inerenti.
Tale sanzione, originariamente prevista nella misura del 90% dell’IVA indebitamente detratta, è stata abbassata al 70%.
L’indebita detrazione non si realizza quando l’IVA viene indicata in detrazione nella dichiarazione annuale, posto che la violazione rientra nell’ordinaria dichiarazione infedele.
Addebito dell’imposta non dovuta
Nel caso di applicazione dell’imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione o di applicazione dell’IVA per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente che indebitamente esercita la detrazione è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
Resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione dell’IVA, ma limitatamente all’imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione (quindi per la sola aliquota corretta).
Violazione |
Ante riforma |
Post riforma |
Omessa regolarizzazione dell’operazione |
100 per cento dell’imposta |
70 per cento con un minimo di 250 euro |
Indebita detrazione |
90 per cento dell’IVA indebitamente detratta |
70 per cento dell’IVA indebitamente detratta. La sanzione non si applica se sussiste anche la violazione di dichiarazione infedele |
Detrazione dell’IVA indebitamente applicata (e versata) dal fornitore in misura superiore a quella dovuta |
Da 250 a 10.000 euro
|
Da 250 a 10.000 euro La sanzione non si applica se sussiste anche la violazione di dichiarazione infedele |
Detrazione dell’IVA indebitamente applicata (e versata) dal fornitore su operazioni esenti, non imponibili o non soggette |
90 per cento dell’imposta |
Da 250 a 10.000 euro La sanzione non si applica se sussiste anche la violazione di dichiarazione infedele |
Sanzioni in materia di reverse charge
Il decreto delegato apporta alcune importanti modifiche al regime sanzionatorio previsto per le operazioni in regime di inversione contabile:
- rimane invariata la sanzione da 250 euro a 10.000 euro, con solidarietà per entrambe le parti, quando il reverse charge non viene applicato perché si emette una fattura con IVA;
- in tutti gli altri casi di mancata inversione contabile si applica una sanzione fissa da 500 a 10.000 euro (e non più da 500 euro a 20.000 euro);
- se oltre al mancato reverse charge, l’operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi, la sanzione è del 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro (e non più dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro).
Mancata esportazione/cessione UE nei 90 giorni
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n. 633/1972, non sono imponibili le cessioni di beni con trasporto o spedizione al di fuori dell’UE, a cura o a nome del cessionario non residente, effettuate entro 90 giorni dalla consegna (c.d. esportazioni indirette).
L’articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 stabilisce che se il trasporto o la spedizione al di fuori dell’UE non avvengono entro 90 giorni, si applica una sanzione proporzionale fissa nella misura del 50% (e non più dal 50% al 100% del tributo).
La stessa sanzione si applica anche alle cessioni intracomunitarie, qualora il bene trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. Rimane fermo che la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi allo spirare dei 90, viene regolarizzata la fattura con il versamento della relativa imposta.
Operazioni senza imposta in assenza della dichiarazione di intento
In base all’articolo 7, comma 3, del Dlgs n. 471/1997, chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento, è punito con la sanzione amministrativa del 70% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Nella precedente formulazione dalla norma, la sanzione era prevista dal 100% al 200% dell’imposta.